Bilancio consolidato Fino al 2019
Non soggetti a obbligo ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 127/1991, al comma 2, le imprese controllate possono essere escluse dal consolidamento quando la loro inclusione sarebbe irrilevante al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo;
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha inoltre disposto (con l'art. 12,
comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi
agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.