Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di
livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni
pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti
documenti ed informazioni:a) l'atto di nomina o di proclamazione, con
l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il
curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione
della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con
fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche,
presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le
dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441,
nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della
medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al
soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al
mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera
concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo
politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.2. Le
pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre
mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla
cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le
informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita,
la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo
grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del
mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma
le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non
vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.