Il comma 738 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Al contempo il medesimo comma 738 ha ridisciplinato l’IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019. Tale disegno si completa con la previsione del comma 780 laddove sono state espressamente abrogate le norme relative all’IMU presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina dell’IMU prevista dalla legge n. 160 del 2019 nonché quelle relative all’IMU e alla TASI contenute nell’ambito della IUC di cui alla legge n. 147 del 2013. Secondo la novella normativa la TASI, e le sue fattispecie impositive e aliquote, viene assorbita dall'IMU.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI ormai non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della legge n. 147 del 2013 tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.