Cos'è:
E’ possibile sottoscrivere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio direttamente davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, in questi casi l'assistenza degli avvocati è facoltativa.
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
- assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti);
- sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi per la proposizione della domanda di divorzio;
- l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale, potrà essere inserito nell'accordo stesso il pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno di mantenimento periodico, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio.
La sede competente a ricevere l’accordo è:
- il Comune di celebrazione del matrimonio in forma civile, o in forma religiosa;
- Comune di trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (tra due cittadini italiani, o tra un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- Comune di residenza di uno dei coniugi.
Come fare:
La procedura davanti all’ufficiale di stato civile del comune di Gonnesa prevede questi passaggi:
- Presentazione, da parte di entrambi i coniugi dell'istanza sulla base del modello allegato e scaricabile da questa pagina.
- L’istanza può essere presentata a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune, via mail all'indirizzo protocollo@comune.gonnesa.ca.it o Pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.gonnesa.ca.it.
- Ricevuta di pagamento di € 16,00 da eseguire tramite versamento sul conto corrente bancario IBAN IT96K0101585960000000001174 intestato al Comune di Cagliari indicando la causale: "Diritti di segreteria per Separazione/Divorzi in Comune".
- Copia dei documenti d'identità in corso di validità.
Stipula dell'accordo:
l’Ufficiale di stato civile fissa un appuntamento, al quale si presenteranno personalmente e congiuntamente entrambi i coniugi, soli o con l'assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione di accordo per la separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento, modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Viene redatto l’atto contenente l’accordo, sottoscritto dalle parti e dall'Ufficiale dello Stato civile. A conclusione dell’incontro si stabilisce un ulteriore appuntamento per la conferma dei patti sottoscritti, in un termine non inferiore ai trenta giorni dalla data dell’accordo già firmato.
Conferma dell’accordo: i coniugi devono presentarsi congiuntamente e personalmente davanti all’Ufficiale di Stato civile, alla data stabilita, per la conferma della volontà di separarsi o divorziare. Da questo momento la separazione consensuale/scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventa definitiva.
La conferma dell'accordo non è prevista nei casi di sole modifiche delle condizioni di separazione o divorzio.
La mancata comparizione, per qualunque motivo, di uno o di entrambi i coniugi equivale a mancata conferma dell'accordo e rende nulla la procedura, che dovrà essere iniziata ex novo. La conferma dell’accordo, infatti, rende efficaci gli effetti della separazione o del divorzio dalla data dell'accordo stesso.
Cosa si ottiene:
A seconda del procedimento attivato si ottiene la separazione consensuale oppure lo scioglimento con la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
Procedure collegate all'esito:
Successivamente alla separazione e al divorzio saranno aggiornati i relativi atti di stato civile e solo successivamente al divorzio verrà aggiornata la posizione anagrafica dei richiedenti.