IL SINDACO
Premesso che:
- in occasione delle festività del Capodanno è consuetudine l'utilizzo e l'accensione di fuochi pirici,
petardi, mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici;
- in concomitanza di tale ricorrenza
si verifica un incremento delle vendite abusive di artifici illeciti, spesso
oggetto di sequestro da parte delle Forze dell'Ordine;
- quantunque sul mercato siano posti
in vendita articoli pirotecnici leciti e ammessi alla vendita, si tratta
comunque di materiali esplodenti, in grado di provocare, per difetto di fabbricazione
o scorretto utilizzo, gravi danni agli utilizzatori e/o a chi venisse anche fortuitamente
colpito;
- anche i giochi pirici che non
comportano esplosione possono essere considerati pericolosi per il potenziale
incendiario;
- è obiettivo delle pubbliche
amministrazioni locali promuovere la legalità, in questo frangente scoraggiando
ulteriormente l'utilizzo di artifici pirici non leciti, nonché tutelare e garantire
la sicurezza pubblica e la pubblica incolumità;
Considerato che:
- l'utilizzo scorretto di giochi
pirici e soprattutto lo scoppio di petardi in luoghi particolarmente
frequentati può avere gravi ripercussioni sulla collettività, causando anche danni
a persone o cose;
- i rumori fortemente molesti
nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e in
particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi
di cura, rifugi per animali e colonie feline, causano disturbo delle
occupazioni, del riposo delle persone e turbano l'ambiente di vita di animali
vaganti e non;
- il fragore dei botti può
determinare nocumento anche a carico degli animali che possono spaventarsi,
darsi alla fuga e perdere l'orientamento, con l'esposizione così al rischio di smarrimento
o investimento da parte di veicoli in transito sulla pubblica via;
- spesso proprio gli animali sono
vittime di atti di barbarie compiuti con l'uso di giochi pirici;
- tali potenziali rischi e disagi per
le persone, cose e animali, prescindono dalle condizioni che l'utilizzatore di
petardi e/o di giochi pirici si trovi in luogo privato o in luogo pubblico;
Rilevata la necessità di garantire una
maggiore tutela delle persone, delle cose e degli animali dal disagio e
pericolo causato dallo scoppio di petardi, mortaretti e dall'accensione di fuochi
pirici e altri artifici pirotecnici proprio in concomitanza dei festeggiamenti
per l'inizio del nuovo anno;
Dato atto che per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica
della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare
attraverso attività poste a difesa nell`ambito delle comunità locali, del
rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni
di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione
sociale.
Ritenuto che:
- per le ragioni già esposte in
premessa sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti
prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati in questo contesto
dall'esplosione di artifici esplodenti leciti;
- tali situazioni, alimentando la
percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, determinano
l‘inibizione di questi ultimi alla fruizione degli spazi pubblici, suscitando lamentele
riguardo alla lesione dei loro diritti alla salute ed alla tranquillità, alla
convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica;
- la possibilità di poter liberamente
fruire degli spazi urbani in serenità, è essenziale per una collettività che tradizionalmente
condivide momenti di festa e di aggregazione, ancorché spontanea;
Considerato, inoltre, che per le ragioni già
esposte, sussistono le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle
peculiarità di tempo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il
presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate
alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di
insicurezza dei cittadini di cui si è detto;
Visti:
- l'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi come modificato dall'art. 6, D.L.23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L.24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell'interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza;
- l'art. 7 bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro;
- l'art. 57 del TULPS;
- il D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58, Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;
ORDINA
Per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati, IL DIVIETO assoluto, nel periodo compreso tra il giorno 31.12.2025 e il giorno 07 gennaio 2026, su tutto il territorio comunale di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari, anche se di libera vendita.
AVVERTE
- Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal Decreto Legge 31 marzo 2003 n. 50 convertito con Legge 20 maggio 2003 n. 116, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 nonché le eventuali sanzioni previste dagli artt. 13 e 20 c.5 della L. 689/81 e ss.mm.ii.;
- Alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia dello Stato è demandata l'esecuzione del presente provvedimento;
- Contro il presente provvedimento è ammesso, ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Cagliari nelle forme di legge; ricorso al TAR della Regione Sardegna , entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in applicazione del D.P.R. 24.22.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla notifica.
Gonnesa, lì 31.12.2025
IL SINDACO
(Pietro Cocco)
Copia della presente ordinanza viene trasmessa a:
- Prefettura -UTG - CAGLIARI
- Commissariato di P.S. - IGLESIAS
- Comando Stazione Carabinieri - GONNESA
- Polizia Locale - SEDE
- Albo Pretorio Online - SEDE
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ORDINANZA_N_80_2025 |