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06.08.2025 / Comune di Gonnesa

DIVIETO, NELLE AREE PUBBLICHE, DEL GIOCO DEL PALLONE, DI TUTTI I GIOCHI, SPORT E ALTRE ATTIVITÁ CHE ARRECHINO MOLESTIE, DISTURBO O METTANO IN PERICOLO L’INCOLUMITA’ DELLE PERSONE

 

IL SINDACO

 

Preso atto delle frequenti segnalazioni da parte di cittadini che lamentano i disagi arrecati, in particolare, dall'uso del pallone a fini ludici nel centro urbano e, soprattutto, nelle piazze pubbliche;

Considerato:

-           che i giochi con il pallone determinano pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone e per l'integrità del patrimonio pubblico e privato, nonché disturbo alla quiete dei cittadini;

-          che le condotte di cui sopra rappresentano un pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, impedendo l'utilizzo libero e ordinato di spazi ed aree pubbliche, nonché il riposo delle persone e determinando situazioni di pregiudizio per la viabilità urbana;

        Ritenuto, quindi, alla luce di quanto evidenziato, di:

-           vietare lo svolgimento, nelle aree pubbliche del Comune di Gonnesa e della frazione Nuraxi Figus, del gioco del pallone, di qualsiasi gioco o sport, e di tutte quelle attività che possano mettere in pericolo l'incolumità delle persone nonché danneggiare beni pubblici o privati, allo scopo di garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici;

-          intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile al fine di migliorare le condizioni di vivibilità del centro urbano;

Visto l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

 

ORDINA

  • CHE nelle aree pubbliche quali piazze, portici e aree pedonali del centro abitato del Comune di Gonnesa e della frazione Nuraxi Figus, sia VIETATO:

 

-          il gioco del pallone, in tutte le forme e modalità di svolgimento, tutti i giochi, sport e altre attività, che arrechino molestie, disturbo o mettano in pericolo l'incolumità delle persone e/o possano danneggiare beni pubblici o privati;

 

-          arrecare disturbo mediante rumori o porre in essere attività che determinano disturbo alla quiete pubblica, durante le fasce orarie dedicate al riposo;

 

-          sono esclusi dalla presente ordinanza i giochi effettuati dai bambini, accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitino la vigilanza;

 

DISPONE CHE

Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis, commi 1 e 1bis del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11.1981, n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00= (doppio del minimo). È fatta salva la facoltà per gli organi accertatori di provvedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose utilizzate per commettere la violazione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689/1981. All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza.

Le forze dell'ordine, la Polizia Locale e la compagnia Barracellare del Comune di Gonnesa sono incaricate dell'attuazione della presente ordinanza, intimando anche l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori.

MODALITA' DI RICORSO: Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

 

Gonnesa, lì  05.08.2025                                                                                     

 

IL SINDACO
Pietro Cocco

 

DIVIETO, NELLE AREE PUBBLICHE, DEL GIOCO DEL PALLONE, DI TUTTI I GIOCHI, SPORT E ALTRE ATTIVITÁ CHE ARRECHINO MOLESTIE, DISTURBO O METTANO IN PERICOLO L’INCOLUMITA’ DELLE PERSONE