Che cos'è:
1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente,
che indica le iniziative previste per garantire:a) un adeguato livello
di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla
Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150; b) la legalità e lo sviluppo della cultura
dell'integrità.2. Il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le
iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui
all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono
collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli
interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal
fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di
prevenzione della corruzione.3. Gli obiettivi indicati nel Programma
triennale sono formulati in collegamento con la programmazione
strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale
nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione
previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di
trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che
deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e
individuali.4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima
trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.5. Ai
fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del
conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni
provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti
sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono
altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi
effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato,
nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i
relativi dati ai sensi dell'articolo 32.6. Ogni amministrazione presenta
il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle
associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni
altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della
trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.7.
Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate
e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al
comma 1.8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio
sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui
all'articolo 9:a) il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità ed il relativo stato di attuazione; b) il Piano e la
Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150; c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli
organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo n. 150 del 2009; d) i curricula e i compensi dei soggetti
di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di
posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello
europeo.9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai
fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi
pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato
dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.