COMUNE DI GONNESA
PROVINCIA DI CAGLIARI
REGOLAMENTO PER
IL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
INDICE
Capo I - Il procedimento amministrativo
Art. 1 - Ambito di applicazione
pag. 3
Art. 2 Criteri organizzativi
" 3
Art. 3 - Individuazione dei procedimenti amministrativi
" 4
Capo II - Procedimento d'Ufficio
Art. 4 Iniziativa
" 5
Art. 5 - Decorrenza del termine
" 5
CAPO III - Procedimenti ad iniziativa di parte
Art. 6 Soggetti d'iniziativa
" 6
Art. 7 - Decorrenza del termine iniziale
" 6
Art. 8 - Domanda – Modalità di redazione
" 6-7
Art. 9 - Documentazione a corredo della domanda
" 7
Capo IV - Responsabilità del procedimento
Art. 10 Unità organizzativa competente
" 8
Art. 11 - Il responsabile del procedimento
" 8
Art. 12 Compiti del responsabile del procedimento
" 9
Capo V - Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 13 Inizio dell'attività procedimentale
" 10
Art. 14 Comunicazione dell' inizio del procedimento
" 11-12
Art. 15 - Facoltà dell' intervento del procedimento
" 12
Art. 16 - Modalità d'intervento nel procedimento
" 12-13
Capo VI - Istruttoria del procedimento amministrativo
Art. 17 - Semplificazione amministrativa dell'Ente.......................................
" 14-15
Art. 18 - Acquisizione di pareri da organi dell'Ente......................................
" 15-16
Art. 19 - Pareri obbligatori di organi ed enti esterni....................................
" 16-17-18
Art. 20 - Valutazioni tecniche............................................................
" 18-20
Capo VII - Conclusione del procedimento amministrativo
Art. 21 - Accordi con gli interessati - Condizioni e modalità.............................
" 20-21
Art. 22 - Adozione del provvedimento conclusivo - Motivazione.............................
" 21
Art. 23 - Eccezione dell'obbligo della motivazione........................................
" 21
Art. 24 - Comunicazione del provvedimento al destinatario.................................
" 21-22
Capo VIII - Disposizioni finali
Art. 25 - Attività non soggette al presente regolamento...................................
" 23
Art. 26 - Integrazione e modifiche del regolamento.......................................
" 2
Art. 27 -
Pubblicità................................................................................
" 24
Art. 28 - Entrata in
vigore....................................................................................
" 24
- ELENCO DEI PROCEDIMENTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL TERMINE
DEL RESPONSABILE "
SETTORI COMPETENTI:
Affari generali del personale.
- Scheda n. 1/A
" 26
- Scheda n. 1/B
" 27
- Scheda n. 1/C
" 28
- Scheda n. 1/D
" 29
Demografico
- Scheda n. 2
" 30
Pubblica istruzione , cultura, e sport
- Scheda n. 3
" 31
Tecnico
- Scheda n. 4
" 32
Vigilanza
- Scheda n. 5/A
" 33
- Scheda n. 5/B
" 34
- Scheda n. 5/C
" 35
-
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Capo I
IL PROCEDIMENT0 AMMINISTRATIVO
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi
di competenza degli organi e dell'organizzazione del Comune, sia che
conseguano obbligatoriamente ad iniziative di parte, sia che debbano
essere promossi d'ufficio.
Art. 2
Criteri organizzativi
1. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati
dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti dei
cittadini adottando le modalità, ispirate a criteri di trasparenza,
economicità, efficacia e pubblicità, stabilite dal presente
regolamento.
2. Nello svolgimento di ciascun procedimento amministrativo sono
disposti solo gli adempimenti strettamente necessari per il
compimento dell'istruttoria e per l'emissione del provvedimento,
indispensabili per l'adozione di decisioni motivate od espressamente
prescritti dalle leggi o dai regolamenti.
3. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie
e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 3
Individuazione dei procedimenti amministrativi
1. I procedimenti di competenza del Comune devono essere conclusi
con l'adozione di un motivato provvedimento espresso nel termine
stabilito, per ciascun procedimento, nelle schede allegate che
costituiscono parte integrante del presente regolamento e che
contengono, altresì, l'indicazione del settore competente,
dell'ufficio responsabile del procedimento, del soggetto competente
per l'adozione del provvedimento e la fonte normativa.
2. Le determinazioni di cui al precedente comma sono rese pubbliche
con la pubblicazione e diffusione del presente regolamento e delle
schede allo stesso allegate, effettuato con le modalità di cui al
successivo art. 27, in adempimento a quanto dispone l'art. 2, quarto
comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. I procedimenti che non risultano inclusi nelle schede allegate si
concluderanno nel termine previsto da oltre fonti legislative e
regolamentari agli stessi relative o, in mancanza, nel termine di
trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Capo II
PROCEDIMENTI D'UFFICIO
Art. 4
Iniziativa
1. L' iniziativa dei procedimenti d'ufficio a rilevanza esterna compete
ai soggetti dell'Amministrazione elettiva e della organizzazione
comunale ai quali l'esercizio di tali competenze è attribuito dalla
legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Resta salva la potestà del Comune di adottare, anche prima della
formalizzazione del procedimento e dei relativi adempimenti,
motivati provvedimenti cautelari, o che hanno comprovato carattere
contingibile ed urgente, dei quali viene data comunicazione
immediata - o nel più breve tempo possibile - ai diretti interessati.
Art. 5
Decorrenza del termine iniziale
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data
dell'atto d'impulso, ovvero dalla conoscenza del fatto da cui sorge
l'obbligo di provvedere.
2. Quando l'atto propulsivo promani da organo od ufficio dello Stato,
della Regione o di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre
dalla data di ricevimento, da parte dell'ufficio protocollo generale
del Comune, della richiesta o della proposta.
3. Qualora per il perfezionamento dell'atto d'impulso siano necessari
atti di soggetti od organi esterni, anche privati, il termine iniziale
decorre dalla data di acquisizione di tali atti.
CAPO III
PROCEDIMENTI AD INIZIATIVA DI PARTE
Art. 6
Soggetti dell'iniziativa
1. Secondo i principi affermati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e
dallo statuto, ed in conformità alle disposizioni stabilite dalle leggi e
dai regolamenti che disciplinano l'esercizio delle funzioni e
dell'attività amministrativa degli enti locali, tutti i soggetti che per
effetto di tali norme sono direttamente portatori d'interessi pubblici
o privati ovvero portatori d'interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, hanno diritto di presentare istanze per attivare
procedimenti amministrativi.
Art. 7
Decorrenza del termine iniziale
1. Il termine per i procedimenti ad iniziativa di parte decorre dalla
data di ricevimento della domanda o dell' istanza.
2. Nel caso di consegna diretta della domanda o istanza, la data è
comprovata dalla ricevuta rilasciata dall'ufficio di protocollo
generale: nel caso di trasmissione mediante servizio postale, la data è
comprovata dal timbro datario apposto all'arrivo.
Art. 8
Domanda - Modalità di redazione
1. La domanda od istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi
stabiliti dal Comune, ove gli stessi siano stati preventivamente
determinati e portati a conoscenza dei cittadini con forme idonee.
L'adozione da parte del Comune di moduli - tipo non comporta
obblighi aggiuntivi per l'interessato nel caso che nella domanda dallo
stesso redatta
siano contenuti tutti gli elementi necessari per attivare il
procedimento.
2. Qualora la domanda o l'istanza sia irregolare o incompleta, il
responsabile del procedimento, di cui al successivo Capo IV, ne dà
comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le
cause di irregolarità o di incompletezza.
3. In caso di comunicazione di irregolarità o incompletezza della
domanda o dell'istanza, il termine iniziale decorre dalla data di
ricevimento della domanda o dell'istanza regolare e completa.
4. Qualora il responsabile del procedimento non provveda alla
comunicazione nelle modalità di cui al terzo comma, il termine
decorre dalla data di ricevimento della domanda.
Art. 9
Documentazione a corredo della domanda
1. La documentazione prescritta, dalla quale risulta la sussistenza dei
requisiti o delle condizioni richiesti dalla legge o da regolamento per
l'adozione del procedimento, deve essere presentata unitamente alla
domanda, a pena di inammissibilità di quest'ultima, salvo quanto
stabilito dal successivo comma.
2. La documentazione necessaria per ciascun procedimento
amministrativo è stabilita da legge, da regolamento e da atti emanati
dai competenti organi comunali. Tali atti distinguono la
documentazione da produrre dagli interessati in originale o copia
autenticata, quella per la quale può essere effettuata
autocertificazione e i fatti, gli stati e le qualità che l'amministrazione
precedente è tenuta a certificare e che sono accertati d'ufficio dal
responsabile del procedimento, secondo quanto stabilito dall'art. 12.
CAPO IV
RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO
Art. 10
UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE
1. Per ciascun procedimento, l'unità organizzativa responsabile
dell'istruttoria e di ogni adempimento procedimentale nonché di
promuovere od adottare il provvedimento finale è l'ufficio Comunale
individuato nelle schede allegate al presente regolamento.
2. Per i procedimenti non inclusi nelle schede allegate, l'ufficio
responsabile è quello stabilito per legge o da altro regolamento.
ART. 11
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il responsabile del settore a cui appartiene l'ufficio responsabile
del procedimento, provvede ad assegnare a sé o ad un dipendente
addetto all'ufficio-con idonea qualifica funzionale la responsabilità
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento nonché di promuovere, da parte del soggetto
competente, l'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al
precedente comma, è considerato il responsabile del singolo
procedimento il responsabile del settore a cui appartiene l'ufficio
competente.
Art. 12
Compiti del responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti
di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione del procedimento;
b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti per
questo necessari ed adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito
svolgimento dell'istruttoria. Accerta altresì d'ufficio gli stati e le
qualità che la stessa amministrazione comunale è tenuta a
certificare. Può richiedere il rilascio di dichiarazioni ed
autocertificazioni e la rettifica di dichiarazioni od istanze erronee
od incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed
ordinare esibizioni di documenti;
c) provvede d'ufficio all'acquisizione di documenti - o di copie di
essi - relativi a fatti, stati e qualità che l'interessato dichiara
essere attestati in atti già in possesso dell'Amministrazione
comunale. L'interessato deve precisare gli estremi dei documenti,
indicare l'Ufficio presso il quale ritiene che siano conservati ed il
procedimento per il quale furono presentati;
d) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le
conferenze interne di servizi di cui all'art. 18;
e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste
dalle leggi e dai regolamenti;
f) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale,
ovvero trasmette gli atti al soggetto competente per l'adozione.
CAPO V
PARTECIPAZIONE AL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 13
Inizio dell'attività procedimentale
1. Qualora non sussistano specifiche ragioni d'impedimento derivanti
da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile
dello stesso, entro 7 giorni dalla decorrenza del termine iniziale di cui
ai precedenti artt. 5 e 7 comunica, con le modalità previste dal
successivo art. 14, l'inizio del procedimento:
a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti diretti;
b) ai soggetti il cui intervento nel procedimento sia previsto da
legge o regolamento;
c) ai soggetti, individuati o facilmente individuabili nel corso
dell'attività istruttoria, diversi dai diretti destinatari ai quali si
ritiene che il provvedimento finale possa arrecare un pregiudizio.
2. Il responsabile del procedimento ha facoltà, previa motivazione da
inserire agli atti dello stesso, di dare inizio all'istruttoria e, se del
caso, di promuovere provvedimenti cautelari, anche prima di
effettuare le comunicazioni di cui al precedente comma, quando
sussistano particolari motivazioni che rendano i provvedimenti
predetti indifferibili ed urgenti per la salvaguardia del pubblico
interesse.
ART. 14
Comunicazione dell'inizio del procedimento
1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia ai
soggetti di cui all'art. 13 dell'avvio del procedimento stesso tramite
comunicazione personale , effettuata mediante notifica a mezzo dei
messi comunali o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nella comunicazione devono essere indicati:
a) il settore comunale competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio ed il nominativo del dipendente responsabile del
procedimento;
d) la sede dell'ufficio presso il quale si può prendere visione degli
atti, l'orario di accesso, il numero di telefono e quello eventuale
di telefax;
e) la data d'inizio del procedimento ed il termine previsto per la sua
conclusione.
3. Qualora, per il numero o l'incertezza d'individuazione degli aventi
titolo, la comunicazione personale risulti per tutti, o per alcuni di essi,
impossibile o gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze
di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8,
terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di
pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto,
nel quale sono indicati i motivi che giustificano la deroga:
a) nell'albo comunale;
b) negli spazi per le pubbliche affissioni posti nel territorio comunale od
in quella parte di esso nel quale si presume che risiedono gli
interessati;
c) mediante pubblicazione sull'eventuale bollettino o foglio notizie del
Comune;
d) mediante altre eventuali forme di pubblicità idonea, stabilite di volta
in volta, su segnalazione del responsabile del procedimento, dal
responsabile del settore competente.
4. L'omissione o il ritardo o l'incompletezza delle comunicazione può
essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti
che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione
scritta al responsabile del settore competente il quale è tenuto a fornire,
entro 7 giorni, gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure
necessarie anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel
procedimento.
5. Nel bilancio comunale è previsto apposito adeguato stanziamento per
le spese relative ai procedimenti amministrativi ed in particolare agli
adempimenti di cui al presente articolo.
ART. 15
Facoltà d'intervento nel procedimento
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o interessi privati
e le associazioni ed i comitati che riuniscono e rappresentano soggetti
portatori d'interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel singolo procedimento
mediante istanza, motivata in ordine al pregiudizio tenuto, da
presentarsi, con eventuali memorie e documenti, entro il termine di cui
al successivo art. 16, primo comma, lett. b).
ART. 16
Modalità d'intervento nel procedimento
1. I soggetti di cui all'art. 13 e quelli interessati di cui all'art. 15 hanno
diritto di:
a) prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto
dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) presentare memorie e documenti, osservazioni e proposte, entro un
termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento.
La presentazione di memorie e documenti effettuata oltre il detto
termine e prima che il procedimento sia concluso, non può comunque
determinare lo spostamento del termine finale. L'esame degli atti
presentati dopo la scadenza per gli stessi sopra stabilita è rimesso alle
decisioni del responsabile, in relazione alla loro rilevanza ed al tempo
residuo disponibile.
2. Quanto risulti necessario, i soggetti di cui all'art. 13 e, se noti, quelli
di cui all'art. 15, possono essere invitati dal responsabile del
procedimento presso il suo ufficio per fornire chiarimenti ed informazioni
utili ai fini del perfezionamento dell'istruttoria.
3. I soggetti di cui all'art. 13 possono farsi rappresentare, nell' iniziativa
e negli interventi nel procedimento, da un procuratore. La procura, da
allegare in copia autentica agli atti del procedimento, può autorizzare il
procuratore ad intraprendere tutte le azioni relative all'attivazione del
procedimento, ad intervenire nello stesso per l'esercizio dei diritti di cui
al precedente primo comma ed a conclusione e stipulare gli accordi di
cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procuratore può essere
inoltre costituito quale domiciliatario del soggetto interessato; in tal
caso l'Amministrazione deve effettuare l'invio presso il suo recapito di
tutte le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento destinate
all'interessato.
4. I soggetti di cui agli artt. 13 e 15 possono farsi assistere nell'iniziativa
e negli interventi nel procedimento e nella conclusione e stipula degli
accordi di cui all'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, da un
consulente dagli stessi prescelto ed iscritto ad albo professionale.
CAPO VI
ISTRUTTORIA DEL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 17
Semplificazione amministrativa all'interno dell'Ente
1. Su proposta presentata dal Segretario comunale d'intesa con l'
ufficio per le relazioni con il pubblico e i responsabili dei settori
competenti, la Giunta Comunale dispone la massima semplificazione
dell'attività amministrativa riducendo all'essenziale le procedure che
comportano pareri consultivi di settori diversi di quello di cui
appartiene l'unità organizzativa alla quale è assegnata l'istruttoria
del provvedimento. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti di sua
competenza iniziando entro un mese dall' entrata in vigore del
presente regolamento e concludendo entro sei mesi da detto termine.
2. Quando è previsto il parere di commissioni autonomamente
istituite dall'Amministrazione comunale, la Giunta , entro i termini di
cui al primo comma:
a) riconsidera l'effettiva utilità e necessità delle commissioni
predette e l'opportunità della loro eventuale soppressione per
semplificare l'azione amministrativa;
b) rivede la composizione numerica ed il funzionamento delle
commissioni che vengono mantenute, valutando la possibilità di
articolarle in sottocommissioni, investite di poteri autonomi ed
incaricate di una specifica parte delle competenze della
commissione, al cui "plenum" possono essere attribuiti gli
indirizzi generali e le innovazioni e rimesse dalle sottocommissioni
le questioni controverse; prevedendo modalità semplici, rapide e
sicure per la convocazione, introducendo, ove possibile, l'uso del
telefax; stabilendo il passaggio dell'adunanza in seconda
convocazione nello stesso giorno, trascorsi trenta minuti dall'ora
fissata per prima convocazione.
3. Per quanto risulti necessario, per l'attuazione dei precedenti
commi, procedere alla notifica di regolamenti ed atti con valore
regolamentare la Giunta sottopone al Consiglio Comunale le relative
proposte nei termini stabiliti dal primo comma.
ART. 18
Acquisizione di pareri da organi dell'Ente
1. Gli atti originali relativi al procedimento amministrativo restano
depositati presso il responsabile dello stesso e non possono essere
trasmessi o prelevati, salvo eccezionali motivate esigenze, da altri
soggetti ed uffici dell'Ente o da altre pubbliche amministrazioni.
2. Quando per l'istruttoria del procedimento sia necessario il parere
di altri uffici, lo stesso viene richiesto dal responsabile del
procedimento stesso al responsabile del settore interessato e viene
dallo stesso espresso entro il termine massimo di dieci giorni dalla
richiesta, alla quale, ove occorra, sono allegate fotocopie degli atti
indispensabili per l'espressione del parere.
3. Nel caso che dall'istruttoria del procedimento risulti necessaria la
valutazione di più uffici appartenenti ad altri settori del Comune, per
l'espressione di un parere fra gli stessi concertato, il responsabile del
procedimento richiede al responsabile di settore di indire una
conferenza interna dei servizi, dallo stesso convocata, alla quale
partecipano i responsabili dei settori interessati e che tiene entro 10
giorni dalla richiesta. All'invito viene acclusa copia della
documentazione utile per la tempestiva acquisizione di tutti gli
elementi di valutazione necessaria a ciascun partecipante per il
pronunciamento collegiale richiesto.
4. Quando per l'istruttoria è obbligatorio il parere di una commissione
comunale, il responsabile del procedimento ne richiede la
convocazione al presidente della stessa.
La commissione è convocata e si riunisce entro 10 giorni dalla
richiesta. Se è già stata indetta una adunanza, all'ordine del giorno
della stessa viene aggiunto, con avviso d'urgenza, l'argomento
richiesto.
5. Per particolari provvedimenti, la Giunta Comunale, su proposta del
Segretario Comunale, d'intesa con i responsabili dei settori
interessati, può stabilire un termine diverso da quelli indicati dal
precedenti secondo, terzo e quarto comma, compatibilmente con il
termine finale stabilito per l'emanazione del provvedimento.
6. Tutti i pareri devono essere espressi entro i termini fissati dal
presente articolo. Ove il parere non sia espresso entro il termine
stabilito, il provvedimento è adottato prescindendo dallo stesso, salvo
i casi nei quali il parere è obbligatorio per legge o regolamento.
7. Nei casi in cui il parere è obbligatorio e non viene espresso nei
termini :
? il Sindaco, per i pareri di competenza di commissioni comunali;
? il Segretario comunale, per i pareri di competenza di settori
dell'Ente;
richiamano la commissione o il settore per la resa del parere, a
provvedere entro un termine compatibile con quello stabilito per
l'adozione del provvedimento.
8. Nel caso che malgrado il richiamo previsto dal precedente comma
il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine assegnato,
ai soggetti inadempienti fanno carico le responsabilità previste dalle
leggi vigenti per il comportamento omissivo e per i dipendenti
troveranno inoltre applicazione le eventuali procedure disciplinari del
caso.
9. Quando dalla mancata tempestiva espressione di un parere
facoltativo derivi un danno per il Comune, l'eventuale responsabilità
di cui all'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, fa carico
all'organo e/o al dipendente che non ha provveduto a quanto gli era
stato richiesto.
ART. 19
Pareri obbligatori di organi ed enti esterni
1. In tutti i casi nei quali la legge prescrive che per l'emanazione di
un provvedimento di competenza degli organi comunali è necessario il
parere, il nulla osta, l'autorizzazione, l'approvazione, l'assenso, la
valutazione tecnica ed altra determinazione, comunque denominata,
di altre pubbliche amministrazioni, che può essere richiesta ed
ottenuta direttamente dall'interessato, tale acquisizione deve
avvenire prima della presentazione della domanda che attiva il
procedimento presso il Comune e gli atti rilasciati, vistati od
approvati dalle amministrazioni adite devono essere allegati
all'istanza.
2. Negli altri casi nei quali sia prescritto da legge o regolamento che
gli organi del Comune, nel corso del procedimento, devono
obbligatoriamente e direttamente sentire il parere di un organo
consultivo di altra amministrazione pubblica, lo stesso deve essere
richiesto dal responsabile del procedimento nel più tempo e con tutti
gli elementi e documentazioni necessarie, prodotte in copia
autenticata. La richiesta è inviata dal Comune a mezzo lettera con
avviso di ricevimento. Dalla data risultante dal predetto avviso
decorre il termine entro il quale l'amministrazione adita deve
emettere il proprio parere.
La suindicata amministrazione è tenuta ad esprimere il parere entro
45 giorni dal ricevimento della richiesta. Quando il parere è
favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato
telegraficamente o con mezzi telematici, secondo il quinto comma
dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Decorso il termine senza che l'Amministrazione adita abbia
comunicato il parere o abbia rappresentato esigenze istruttorie che
ne giustificano la proroga per un tempo precisato e non superiore a
quello stabilito dal successivo comma 6 è in facoltà
dell'Amministrazione comunale – e per essa del responsabile del
settore competente – di procedere nell'istruttoria indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso di
pareri che debbono essere rilasciati da amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, monumentale, paesaggistico territoriale e della
salute dei cittadini.
5. Quando, trascorsi 45 giorni dalla richiesta, le amministrazioni adite
non si siano espresse ed il responsabile del settore competente non
ritiene opportuno utilizzare la facoltà di cui al precedente comma 3,
il responsabile del procedimento richiede alle stesse di precisare il
termine entro il quale provvederanno e lo partecipa agli interessati,
precisando agli stessi i conseguenti effetti di cui al successivo comma
7.
6. Nel caso in cui l'amministrazione adita abbia rappresentato
esigenze istruttorie. Il termine di cui comma 2 può essere reso
definitivamente entro 15 giorni dalla di ricezione degli elementi
istruttori da parte dell'Amministrazione adita.
7. Il responsabile del procedimento partecipa agli interessati la
necessità di attendere il parere per l'ulteriore periodo di tempo, che
non viene computato ai fini del termine finale del procedimento.
8. Nel caso in cui le amministrazioni adite non rispondano alla
richiesta di cui al precedente comma 5 o differiscano l'emissione del
parere di loro competenza senza motivazione e comunque oltre i
limiti stabiliti dal comma 6, il Sindaco, su proposta del responsabile
del settore, segnala l'accaduto all'Amministrazione centrale dalla
quale dipende quella periferica inadempiente, richiedendone
l'intervento per superare il ritardo verificatosi. Della segnalazione
viene inviata copia ai soggetti di cui agli artt. 13 e 15 del presente
regolamento.
ART. 20
Valutazioni tecniche
1. Ove, per disposizione espressa di legge o regolamento, l'adozione
di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione diretta
di valutazioni tecniche di organi di altre amministrazioni od enti
appositi, la relativa richiesta viene inoltrata dal responsabile del
procedimento, controfirmata dal Sindaco o suo delegato, nella fase
iniziale dell'istruttoria. Nel caso che i soggetti aditi non provvedano
ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi primo e terzo, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento richiede
le suddette valutazioni ad organi tecnici del Comune o, se non
esistono presso lo stesso le necessarie competenze, ad altro ente
idoneo, con le modalità sopra stabilite e partecipa agli interessati
l'intervenuta richiesta e il tempo previsto per la risposta, che non
viene computato nel termine stabilito per l'emissione del
provvedimento. Se per effetto della richiesta da avanzare a soggetto
diverso da quello tenuto per legge ed estraneo all'ente il Comune
debba sostenere una spesa, il responsabile del procedimento
promuove contestualmente i provvedimenti per l'impegno a carico
del bilancio.
2. Quando le valutazioni debbono essere prodotte da amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della
salute dei cittadini non è consentita la richiesta delle stesse a
soggetto diverso.
3. L' acquisizione in via facoltativa di pareri e valutazioni tecniche
d'organi di altre amministrazioni non comporta modifica del termine
finale del procedimento.
CAPO VII
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 21
Accordi con gli interessati- Condizioni e modalità
1. Le osservazioni e le proposte presentate secondo quanto previsto
dall'art. 16, primo comma, del presente regolamento, quando non
sono di pregiudizio ai diritti di terzi ed in ogni caso al perseguimento
del pubblico interesse, possono essere accolte e costituire oggetto di
accordi con gli interessati.
2. Gli accordi possono determinare, integralmente o parzialmente,
soltanto l'eventuale contenuto discrezionale del provvedimento.
3. Accordi integralmente sostitutivi del provvedimento finale possono
essere consentiti solo nei casi espressamente previsti da disposizioni
di legge.
4. Gli accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, mediante
atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti, Ad essi si
applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi del Codice
Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
5. Per l'Amministrazione le ipotesi di accordo sono sottoscritte dal
responsabile del settore ed assumono per la stessa definitivo impegno
ed efficacia.
6. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione ha
facoltà di recedere unilateralmente dagli accordi, salvo l'obbligo di
provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli
eventuali pregiudizi effettivamente verificatisi in danno della
controparte interessata.
7. Per le controversie in materia di formazione, conclusione ed
esecuzione degli accordi di cui al presente articolo, si applicano le
norme del quinto comma dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Art. 22
Adozione del provvedimento conclusivo – Motivazione
1. Ogni procedimento amministrativo deve concludersi mediante
l'adozione di un provvedimento espresso, adottato dal competente
soggetto dell'Amministrazione comunale, salvo i casi previsti dalle
leggi di silenzio significativo.
2. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato,
compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo
svolgimento dei concorsi pubblici ed il personale. La motivazione deve
indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
Art. 23
Eccezione all'obbligo della motivazione
1. La motivazione non è obbligatoriamente richiesta soltanto per gli
atti normativi e per quelli a contenuto generale.
Art. 24
Comunicazione del provvedimento al destinatario.
1. Al destinatario deve essere comunicato mediante notifica effettuata
dai messi comunali o raccomandata con avviso di ricevimento – il
provvedimento conclusivo del procedimento.
2. Se le motivazioni del provvedimento risultano da altro atto del
Comune nello stesso richiamato, insieme alla comunicazione del
provvedimento stesso, deve essere indicato l'atto cui esso si richiama, e
successivamente, se il destinatario né fa espressa richiesta, reso
disponibile.
3. In ogni atto comunicato al destinatario devono essere indicati il
termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere.
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25
Attività non soggette al presente regolamento.
1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei
confronti dell'attività degli organi del Comune diretta all'emanazione di
atti normativi regolamentari, amministrativi generali, di pianificazione e
di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne
regolano la formulazione.
2. Le predette disposizioni non si applicano ai procedimenti tributari per
i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
3. La concessione di sovvenzioni ed altri benefici economici di cui all'art.
12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è disciplinata da apposito
regolamento comunale di attuazione della norma predetta.
4. Le procedure per l'esercizio dei diritti di accesso alle informazioni ed
ai documenti amministrativi di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990,
n. 241, sono disciplinate da apposito regolamento comunale di
attuazione delle norme predette e di quelle di cui alla legge 8 giugno
1990, n. 142.
5. I procedimenti riguardanti le attività private sottoposte alla disciplina
degli artt. 19 e 20 della legge 241/90 e successive modificazioni e
integrazioni, sono disciplinati dal D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 come
modificato dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407.
Art. 26
Integrazioni e modifiche del regolamento
1. I termini e gli uffici responsabili dei procedimenti amministrativi
individuati successivamente all'entrata in vigore del presente
regolamento saranno disciplinati all'entrata in vigore del presente
regolamento saranno disciplinati con atto regolamentare integrativo
adottato dal Consiglio Comunale.
2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e
successivamente ogni tre anni, il Consiglio comunale verifica lo stato di
attuazione della presente normativa e apporta le modificazioni ritenute
necessarie.
Art. 27
Pubblicità
1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni e la pubblicazione è reiterata, per la stessa durata, dopo
che lo stesso è divenuto esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da
parte dell'organo regionale di controllo.
2. Il regolamento è a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Relazioni
con il pubblico, in un numero di copie che ne consenta la consultazione
immediata da parte di una pluralità di persone.
3. Ogni cittadino od associazione può richiederne copia, con pagamento
del rimborso del costo di riproduzione , nella misura stabilita dalla
Giunta Comunale.
4. La Giunta Comunale promuove ogni altra forma di pubblicità idonea ad
assicurare la conoscenza da parte dei cittadini dei contenuti del
regolamento e dei diritti che lo stesso garantisce.
Art. 28
Entrata in vigore
1. l presente regolamento entra in vigore con l'inizio della seconda
pubblicazione all' Albo Pretorio prevista dal primo comma dell'art. 27.
2. Le successive modifiche ed integrazioni entrano in vigore in
conformità alla norma di cui al precedente comma.
ELENCO DEI PROCEDIMENTI AI FINI DELLA
DETERMINAZIONE DEL TERMINE E DEL
RESPONSABILE
COMUNE DI GONNESA
Provincia di Cagliari
SCHEDA N. 1/A
SETTORE COMPETENTE: AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE.
N.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ufficio responsabile
del procedimento
Soggetto competente per
l'adozione del
provvedimento
Fonte normativa
TERMINE
1
ASSUNZIONI PER PUBBLICO CONCORSO
PERSONALE
RESPONSABILE SETTORE
D.P.R. N. 268/87
D.P.R. 494/87, 340
60 giorni
2
APPROVAZIONE DI UN PROGETTO OBIETTIVO PER
ASSUNZIONI TEMPORANEE DI LAVORATORI E NOMINA
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
PERSONALE
RESPONSABILE SETTORE
Art. 7 e 6 Legge 554/88
60 giorni
3
MOBILITA' ESTERNA
PERSONALE
RESPONSABILE SETTORE
D.P.R. 268/87 art.
6 comma 20
60 giorni
4
MOBILITA' DPCM 325/88 (DELIBERAZIONE DI ASSENSO
PROVVISORIO E DEFINITIVO)
PERSONALE
RESPONSABILE SETTORE
DPCM 325/88
60 giorni
5
INQUADRAMENTO DI PERSONALE IN MOBILITA' DA ALTRI
ENTI
PERSONALE
RESPONSABILE SETTORE
DPR N.268/87
Art. 6 comma 20
120 giorni
6
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IN APPLICAZIONE
DEI CONTRATTI COLLETTIVI.
PERSONALE
RESPONSABILE SETTORE
Contratti collettivi
60 giorni
7
RICOSTRUZIONI DI CARRIERA, DEFINIZIONE POSIZIONE
GIURIDICO – ECONOMICA, EVENTUALE REVISIONE
MANSIONARIO
PERSONALE
RESPONSABILE SETTORE
Leggi statali
Contratti collettivi
90 giorni
COMUNE DI GONNESA
Provincia di Cagliari
SCHEDA N. 1/B
SETTORE COMPETENTE: AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE.
N.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ufficio responsabile
del procedimento
Soggetto competente per
l'adozione del
provvedimento
Fonte normativa
TERMINE
8
CAMBIO DI QUALIFICA PER INABILITA' FISICA
PERSONALE
RESPONSABILE SETTORE
Leggi statali
Contratti collettivi.
120 giorni
9
TRASFERIMENTO
PERSONALE
RESPONSABILE SETTORE
Leggi statali
Contratti collettivi.
60 giorni
10
DISPENSA DAL SERVIZIO PER INIDONEITA' FISICA
PERSONALE
RESPONSABILE SETTORE
Leggi statali
Contratti collettivi.
120 giorni
11
RICONOSCIMENTO INFERMITA' PER CAUSA DI SERVIZIO
PERSONALE
RESPONSABILE SETTORE
Leggi statali
Contratti collettivi.
120 giorni
12
RICONOSCIMENTO AI FINI ECONOMICI DI SERVIZI
PRESTATI PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI
PERSONALE
RESPONSABILE SETTORE
Leggi statali
Contratti collettivi.
60 giorni
13
RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI PRESTATI IN POSIZIONE
NON DI RUOLO (d'ufficio o su istanza del dipendente)
PERSONALE
RESPONSABILE SETTORE
Leggi statali
Contratti collettivi.
120 giorni
14
CERTIFICAZIONE SERVIZIO CON PREVIDENZA INPS
PRESTATO AI FINI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI
PERSONALE
RESPONSABILE SETTORE
Leggi statali
120 giorni
COMUNE DI GONNESA
Provincia di Cagliari
SCHEDA N. 1/ C
SETTORE COMPETENTE: AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE.
N.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ufficio responsabile
del procedimento
Soggetto competente per
l'adozione del
provvedimento
Fonte normativa
TERMINE
15
ASSUNZIONI EX LEGGE 56/87
PERSONALE
RESPONSABILE SETTORE
Legge 56787
DPR 266787
DPR494/87
60 giorni
16
ASSUNZIONE DI CATEGORIE PROTETTE
PERSONALE
RESPONSABILE SETTORE
Legge 482/68
DPR 266787
DPR494/87
60 giorni
17
RIASSUNZIONE DI PERSONALE GIA' DIMESSOSI
VOLONTARIAMENTE
PERSONALE
RESPONSABILE SETTORE
Leggi statali
90 giorni
18
RICOSTRUZIONE SITUAZIONE ECONOMICA DI
PERSONALE RIASSUNTO
PERSONALE
RESPONSABILE SETTORE
.
Leggi statali
60 giorni
19
BANDO GENERALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI PUBBLICI
SEGRETERIA
RESPONSABILE SETTORE
L.R. 13/1989
120 giorni
COMUNE DI GONNESA
Provincia di Cagliari
SCHEDA N. 1/ D
SETTORE COMPETENTE: AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE.
N.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ufficio responsabile
del procedimento
Soggetto competente per
l'adozione del
provvedimento
Fonte normativa
TERMINE
20
ASSEGNAZIONE ALLOGGI PUBBLICI
SEGRETERIA
RESPONSABILE SETTORE
L.R. 13/1989
90 giorni
.
COMUNE DI GONNESA
Provincia di Cagliari
SCHEDA N. 2
SETTORE COMPETENTE: DEMOGRAFICO
N.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ufficio responsabile
del procedimento
Soggetto competente per
l'adozione del
provvedimento
Fonte normativa
TERMINE
1
ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER IMMIGRAZIONE
ANAGRAFE
L' Ufficiale di Anagrafe
L. n.1228/1954
D.P.R. N. 223/1989
Legge n. 39/1990
90 giorni
2
CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER EMIGRAZIONE
ANAGRAFE
L'Ufficiale di Anagrafe
L. n.1228/1954
D.P.R. N. 223/1989
Legge n. 39/1990
90 giorni
3
CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER IRREPEREBILITA'
ANAGRAFE
L'Ufficiale di Anagrafe
Art. 11 L. 223/1989
90 giorni
4
ISCRIZIONI AIRE
ANAGRAFE
L'Ufficiale di Anagrafe
Legge n. 470/1988
D.P.R. 323/1989
120 giorni
5
TRASFERIMENTO DA AIRE DEL COMUNE AD ALTRO
COMUNE
ANAGRAFE
L'Ufficiale di Anagrafe
Legge n. 470/1988
90 giorni
6
ISCRIZIONE CITTADINI ITALIANI MAI RESIDENTI IN
ITALIA
ANAGRAFE
L'ufficiale di Anagrafe
Legge n. 470/1988
D.P.R. 323/1989
90 giorni
7
PROPOSTE INVIATE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PER ANNOTAZIONI DA ESEGUIRSI A MARGINE DEGLI ATTI
DI STATO CIVILE – RELATIVA AUTORIZZAZIONE
STATO CIVILE
L'ufficiale di Stato Civile
Art. 175
R.D. 9.7.1939 n. 238
120 giorni
COMUNE DI GONNESA
Provincia di Cagliari
SCHEDA N. 3
SETTORE COMPETENTE: PUBBLICA ISTRUZIONE , CULTURA E SPORT.
N.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ufficio responsabile
del procedimento
Soggetto competente per
l'adozione del
provvedimento
Fonte normativa
TERMINE
1
CONCESSIONE CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI
PERSONALE
RESPONSABILE SETTORE
D.P.R. 616/77
60 giorni
2
CONCESSIONE CONTRATTO PER L'USO DI IMPIANTI
CITTADINI
PERSONALE
RESPONSABILE SETTORE
L.R. 36/1989
60 giorni
COMUNE DI GONNESA
Provincia di Cagliari
SCHEDA N. 4
SETTORE COMPETENTE: SETTORE TECNICO.
N.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ufficio responsabile
del procedimento
Soggetto competente per
l'adozione del
provvedimento
Fonte normativa
TERMINE
1
APPALTO CONCORSO
TECNICO
RESPONSABILE SETTORE
LEGGE 216/95
120 giorni
2
LICITAZIONE PRIVATA
TECNICO
RESPONSABILE SETTORE
LEGGE 216/95
120 giorni
3
ASTA PUBBLICA
TECNICO
RESPONSABILE SETTORE
LEGGE 216/95
60 giorni
4
TRATTATIVA PRIVATA
TECNICO
RESPONSABILE SETTORE
LEGGE 216/95
60 giorni
COMUNE DI GONNESA
Provincia di Cagliari
SCHEDA N. 5/A
SETTORE COMPETENTE: VIGILANZA.
N.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ufficio responsabile
del procedimento
Soggetto competente per
l'adozione del
provvedimento
Fonte normativa
TERMINE
1
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI MESTIERI
GIROVAGHI E RELATIVO RINNOVO ANNUALE
POLIZIA
MUNICIPALE
RESPONSABILE SETTORE
ART. 121
TULPS
60 giorni
2
ORDINANZE VIABILITA'
POLIZIA
MUNICIPALE
RESPONSABILE SETTORE
T.U. codice strada
60 giorni
3
CONCESSIONE PERMESSI INVALIDI
POLIZIA
MUNICIPALE
RESPONSABILE SETTORE
D.P.R. 348/78
60 giorni
4
AUTORIZZAZIONI TRANSITO CENTRO STORICO
POLIZIA
MUNICIPALE
RESPONSABILE SETTORE
T.U. Codice strada
60 giorni
5
AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO
AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE
POLIZIA
MUNICIPALE
RESPONSABILE SETTORE
T.U. Codice strada
D.P.R. 348/79
90 giorni
6
RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITA' DI
NOLEGGIO AUTOVEICOLO CON CONDUCENTE
POLIZIA
MUNICIPALE
RESPONSABILE SETTORE
T.U. Codice strada
D.P.R. 348/79
90 giorni
7
LICENZA PER NOLO AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE
POLIZIA
MUNICIPALE
RESPONSABILE SETTORE
T.U. Codice strada
D.P.R. 348/79
90 giorni
COMUNE DI GONNESA
Provincia di Cagliari
SCHEDA N. 5/B
SETTORE COMPETENTE: VIGILANZA.
N.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ufficio responsabile
del procedimento
Soggetto competente per
l'adozione del
provvedimento
Fonte normativa
TERMINE
8
AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI SEDE
DELL'ESERCIZIO DI NOLO AUTOVEICOLI SENZA
CONDUCENTE
POLIZIA
MUNICIPALE
RESPONSABILE SETTORE
T.U. codice strada
D.P.R. 348/79
90 giorni
9
AUTORIZZAZIONE AL SUBINGRESSO NELL'ESERCIZIO DI
NOLO AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE
POLIZIA
MUNICIPALE
RESPONSABILE SETTORE
T.U. codice strada
D.P.R. 348/79
90 giorni
10
AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI SEDE
DELL'ESERCIZIO DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON
CONDUCENTE
POLIZIA
MUNICIPALE
RESPONSABILE SETTORE
T.U. codice strada
D.P.R. 348/79
90 giorni
11
AUTORIZZAZIONE AL SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA' DI
NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE PER
CESSIONE DI AZIENDA
POLIZIA
MUNICIPALE
RESPONSABILE SETTORE
T.U. Codice strada
D.P.R. 348/79
90 giorni
12
RINNOVO ANNUALE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PER
L'ATTIVITA' DI CONDUCENTE DI VETTURA DI PIAZZA.
POLIZIA
MUNICIPALE
RESPONSABILE SETTORE
ART. 121 T.L.P.S.
60 giorni
13
AUTORIZZAZIONE AL SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA' DI
CONDUCENTE DI VETTURA DI PIAZZA PER CESSIONE DI
AZIENDA O PER SUCCESSIONE
POLIZIA
MUNICIPALE
RESPONSABILE SETTORE
T.U. Codice strada
D.P.R. 348/79
90 giorni
COMUNE DI GONNESA
Provincia di Cagliari
SCHEDA N. 5/C
SETTORE COMPETENTE: VIGILANZA.
N.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ufficio responsabile
del procedimento
Soggetto competente per
l'adozione del
provvedimento
Fonte normativa
TERMINE
14
CONCESSIONE DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI DI
PUBBLICO TRASPORTO CITTADINI
POLIZIA
MUNICIPALE
RESPONSABILE SETTORE
LEGGE 131/83
90 giorni
15
RILASCICO LICENZE TAXI
POLIZIA
MUNICIPALE
RESPONSABILE SETTORE
T.U. codice strada
D.P.R. 348/79
90 giorni
16
RINNOVO LICENZE TAXI
POLIZIA
MUNICIPALE
RESPONSABILE SETTORE
T.U. codice strada
D.P.R. 348/79
90 giorni
17
TRASFERIMENTO LICENZA TAXI
POLIZIA
MUNICIPALE
RESPONSABILE SETTORE
T.U. codice strada
D.P.R. 348/79
90 giorni
18
AUTORIZZAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
POLIZIA
MUNICIPALE
RESPONSABILE SETTORE
D.P.R. 915/82
D.LGS 22/97
90 giorni
19
ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI MESTIERI AMBULANTI
POLIZIA
MUNICIPALE
RESPONSABILE SETTORE
T.U.L.P.S./1931
60 giorni
31
34