COMUNE DI GONNESA
PROVINCIA DI CAGLIARI




REGOLAMENTO PER
IL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO







INDICE


Capo I - Il procedimento amministrativo



Art.  1 - Ambito di applicazione
pag.  3
Art.  2  Criteri organizzativi   
"     3
Art.  3 -  Individuazione dei procedimenti amministrativi
"     4


Capo II -  Procedimento  d'Ufficio



Art.  4  Iniziativa
"     5
Art.  5  - Decorrenza del termine     
"     5


CAPO III  - Procedimenti ad iniziativa di parte



Art.  6  Soggetti d'iniziativa     
 "    6
Art.  7  - Decorrenza del termine iniziale    
 "    6
Art.  8  - Domanda – Modalità di redazione      
 "    6-7
Art.  9  - Documentazione a corredo della domanda     
 "    7


Capo IV - Responsabilità del procedimento





Art. 10 Unità organizzativa competente     
"    8
Art. 11 -  Il responsabile del procedimento    
"    8
Art. 12 Compiti del responsabile del procedimento      
"    9


Capo V - Partecipazione al procedimento amministrativo



Art. 13 Inizio dell'attività procedimentale       
"    10
Art. 14  Comunicazione  dell' inizio del procedimento       
"   11-12
Art. 15 -  Facoltà dell' intervento del procedimento       
"    12
Art. 16 -  Modalità  d'intervento nel procedimento        
"   12-13


Capo VI - Istruttoria del procedimento amministrativo





Art. 17 - Semplificazione amministrativa dell'Ente.......................................       
"    14-15
Art. 18 - Acquisizione di pareri da organi dell'Ente......................................       
"    15-16
Art. 19 - Pareri obbligatori di organi ed enti esterni.................................... 
"    16-17-18
Art. 20 - Valutazioni tecniche............................................................       
"    18-20




Capo VII - Conclusione del procedimento amministrativo





Art. 21 - Accordi con gli interessati - Condizioni e modalità.............................       
"    20-21
Art. 22 - Adozione del provvedimento conclusivo - Motivazione.............................       
"    21
Art. 23 - Eccezione dell'obbligo della motivazione........................................
"    21
Art. 24 - Comunicazione del provvedimento al destinatario.................................
"    21-22






Capo  VIII - Disposizioni finali



Art. 25 - Attività non soggette al presente regolamento...................................     
"    23
Art. 26 - Integrazione e modifiche del  regolamento.......................................     
"     2
Art. 27 - 
Pubblicità................................................................................     
"    24
Art. 28 - Entrata in 
vigore....................................................................................     
"    24



                -  ELENCO  DEI PROCEDIMENTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE  DEL TERMINE 
                   DEL RESPONSABILE  "    
       
       
SETTORI COMPETENTI:  

	Affari generali del personale.


- Scheda n. 1/A


"    26

- Scheda n. 1/B
"    27
 
- Scheda n. 1/C
"    28

- Scheda n. 1/D
"    29

	Demografico 

- Scheda  n.  2

"    30

Pubblica istruzione , cultura, e sport

- Scheda  n.  3

"    31



	Tecnico
- Scheda   n. 4
"    32

	Vigilanza 

- Scheda   n. 5/A

"    33

- Scheda   n. 5/B
"    34

- Scheda   n. 5/C
"    35



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Capo I

IL PROCEDIMENT0 AMMINISTRATIVO





Art. 1

Ambito di applicazione


 1.   Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi 
di competenza degli organi e dell'organizzazione del Comune, sia che 
conseguano obbligatoriamente ad iniziative di parte, sia che debbano 
essere promossi d'ufficio. 



Art. 2

Criteri organizzativi


1.  L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati 
dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti dei 
cittadini adottando le modalità, ispirate a criteri di trasparenza, 
economicità, efficacia e pubblicità, stabilite dal presente 
regolamento.

2. Nello svolgimento di ciascun procedimento amministrativo sono 
disposti solo gli adempimenti strettamente necessari per il 
compimento dell'istruttoria e per l'emissione del provvedimento, 
indispensabili per l'adozione di decisioni motivate od espressamente 
prescritti dalle leggi o dai regolamenti.

3. 	Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie 
e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.





Art. 3

Individuazione dei procedimenti amministrativi


1. 	I procedimenti di competenza del Comune devono essere conclusi 
con l'adozione di un motivato provvedimento espresso nel termine 
stabilito, per ciascun procedimento, nelle schede allegate che 
costituiscono parte integrante del presente regolamento e che 
contengono, altresì, l'indicazione  del settore competente, 
dell'ufficio responsabile del procedimento, del soggetto competente 
per l'adozione del provvedimento e la fonte normativa.

2. 	Le determinazioni di cui al precedente comma sono rese pubbliche 
con la pubblicazione e diffusione del presente regolamento e delle 
schede allo stesso allegate, effettuato con le modalità di cui al  
successivo art. 27, in adempimento a quanto dispone l'art. 2, quarto 
comma, della legge  7 agosto 1990, n. 241.

3. 	I procedimenti che non risultano inclusi nelle schede allegate si 
concluderanno nel termine previsto  da oltre fonti legislative e 
regolamentari agli stessi relative o, in mancanza, nel termine di 
trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990,  n. 241.




Capo II

PROCEDIMENTI D'UFFICIO




Art. 4

Iniziativa


1. L' iniziativa dei procedimenti d'ufficio a rilevanza esterna compete 
ai soggetti dell'Amministrazione  elettiva e della organizzazione 
comunale ai quali l'esercizio di tali competenze è attribuito dalla 
legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Resta salva la potestà del Comune di adottare, anche prima della 
formalizzazione del procedimento e dei relativi adempimenti, 
motivati provvedimenti cautelari, o che hanno comprovato carattere 
contingibile ed urgente, dei quali viene data comunicazione 
immediata - o nel più breve tempo possibile - ai diretti interessati.




Art. 5

Decorrenza del termine iniziale


1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data 
dell'atto d'impulso, ovvero dalla conoscenza del fatto da cui sorge 
l'obbligo di provvedere.

2. Quando l'atto propulsivo promani da organo od ufficio dello Stato, 
della Regione o di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre 
dalla data di ricevimento, da parte dell'ufficio protocollo generale 
del Comune, della richiesta o della proposta.

3. Qualora per il perfezionamento dell'atto d'impulso siano necessari 
atti di soggetti od organi esterni, anche privati, il termine iniziale 
decorre dalla data di acquisizione di tali atti.

CAPO  III

PROCEDIMENTI AD INIZIATIVA DI PARTE



Art. 6

Soggetti dell'iniziativa


1. Secondo i principi affermati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e 
dallo statuto, ed in conformità alle disposizioni stabilite dalle leggi e 
dai regolamenti che disciplinano l'esercizio delle funzioni e 
dell'attività amministrativa degli enti locali, tutti i soggetti che per 
effetto di tali norme sono direttamente portatori d'interessi pubblici 
o privati ovvero portatori d'interessi diffusi costituiti in associazioni o 
comitati, hanno diritto di presentare istanze per attivare 
procedimenti amministrativi.


Art. 7

Decorrenza del termine iniziale

1. Il termine per i procedimenti ad iniziativa di parte decorre dalla 
data di ricevimento della domanda o dell' istanza.

2. Nel caso di consegna diretta della domanda o istanza, la data è 
comprovata dalla ricevuta rilasciata dall'ufficio di protocollo 
generale: nel caso di trasmissione mediante servizio postale, la data è 
comprovata dal timbro datario apposto all'arrivo.


Art. 8

Domanda - Modalità di redazione

1. La domanda od istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi 
stabiliti dal Comune, ove gli stessi siano stati preventivamente 
determinati e portati a conoscenza dei cittadini con forme idonee. 
L'adozione da parte del Comune di moduli - tipo non comporta 
obblighi aggiuntivi per l'interessato nel caso che nella domanda dallo 
stesso redatta 
siano contenuti tutti gli elementi necessari per attivare il 
procedimento.

2. Qualora la domanda o l'istanza sia irregolare o  incompleta, il 
responsabile del procedimento, di cui al successivo Capo IV, ne dà 
comunicazione al richiedente  entro quindici giorni, indicando le 
cause di irregolarità o di incompletezza.

3. In caso  di comunicazione di irregolarità o incompletezza della 
domanda o dell'istanza, il termine iniziale decorre dalla data di 
ricevimento della domanda o dell'istanza regolare e completa.

4. Qualora il responsabile del procedimento non provveda alla 
comunicazione nelle modalità di cui al terzo comma, il termine 
decorre dalla data di ricevimento della domanda.




Art. 9

Documentazione a corredo della domanda


1. La documentazione prescritta, dalla quale risulta la sussistenza dei 
requisiti o delle condizioni richiesti dalla legge o da regolamento per 
l'adozione del procedimento, deve essere presentata unitamente alla 
domanda, a pena di inammissibilità di quest'ultima, salvo quanto 
stabilito dal successivo comma.

2. La documentazione necessaria per ciascun procedimento 
amministrativo è stabilita da legge, da regolamento e da atti emanati 
dai competenti  organi comunali. Tali atti distinguono la 
documentazione da produrre dagli interessati in originale o copia 
autenticata, quella per la quale può essere effettuata 
autocertificazione e i fatti, gli stati e le qualità che l'amministrazione 
precedente è tenuta a certificare e che sono accertati d'ufficio  dal 
responsabile del procedimento, secondo quanto stabilito dall'art. 12.



CAPO  IV


RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO






Art. 10

UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE


1. Per ciascun procedimento, l'unità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria e di ogni adempimento procedimentale nonché di 
promuovere  od adottare il provvedimento finale è l'ufficio Comunale 
individuato nelle schede allegate al presente regolamento.

2. Per i procedimenti non inclusi nelle schede allegate, l'ufficio 
responsabile è quello stabilito per legge o da altro regolamento.




ART. 11

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


1. Il responsabile del settore a cui appartiene l'ufficio responsabile 
del procedimento, provvede ad assegnare a sé o ad un dipendente 
addetto all'ufficio-con idonea qualifica funzionale la responsabilità 
dell'istruttoria  e di ogni altro adempimento inerente il singolo 
procedimento nonché di promuovere, da parte del soggetto 
competente, l'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al 
precedente comma, è considerato il responsabile del singolo 
procedimento il responsabile del settore  a cui appartiene l'ufficio 
competente.


Art. 12

Compiti del responsabile del procedimento


1. Il responsabile del procedimento:

a)	valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti 
di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per 
l'emanazione del procedimento;

b)	accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti per 
questo necessari ed adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito 
svolgimento dell'istruttoria. Accerta altresì d'ufficio gli stati e le 
qualità che la stessa amministrazione comunale è tenuta a 
certificare. Può richiedere il rilascio di dichiarazioni ed 
autocertificazioni e la rettifica di dichiarazioni od istanze erronee 
od incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed 
ordinare esibizioni di documenti;

c)	provvede d'ufficio all'acquisizione di documenti - o di copie di 
essi - relativi a fatti, stati e qualità che l'interessato dichiara  
essere attestati in atti già in possesso dell'Amministrazione 
comunale. L'interessato deve precisare gli estremi dei documenti, 
indicare l'Ufficio presso il quale ritiene che siano conservati ed il 
procedimento per il quale furono presentati;

d)	propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le 
conferenze interne di servizi di cui all'art. 18;

e)	cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste 
dalle leggi e dai regolamenti;

f)	adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, 
ovvero trasmette gli atti al soggetto competente per l'adozione.




CAPO V


PARTECIPAZIONE AL

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO





Art. 13

Inizio dell'attività procedimentale


1. Qualora non sussistano  specifiche ragioni d'impedimento derivanti 
da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile 
dello stesso, entro 7 giorni dalla decorrenza del termine iniziale di cui 
ai precedenti artt. 5 e  7  comunica, con le modalità  previste dal 
successivo art. 14,  l'inizio del procedimento:

a)	ai soggetti nei  confronti  dei quali  il provvedimento  finale  è 
destinato a produrre  effetti diretti;

b)	ai soggetti il cui intervento nel procedimento  sia previsto da 
legge o regolamento;

c)	ai soggetti, individuati o facilmente individuabili nel corso  
dell'attività istruttoria, diversi dai diretti destinatari ai quali si 
ritiene che il provvedimento finale possa arrecare un pregiudizio.


2. Il responsabile del procedimento ha facoltà, previa motivazione da 
inserire agli atti dello stesso, di dare inizio all'istruttoria e,  se del 
caso, di promuovere provvedimenti cautelari, anche prima di 
effettuare le comunicazioni di cui al precedente comma, quando 
sussistano particolari motivazioni che rendano i provvedimenti 
predetti indifferibili ed urgenti per la salvaguardia del pubblico 
interesse.



ART. 14

Comunicazione dell'inizio del procedimento


1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia ai 
soggetti di cui all'art. 13 dell'avvio del procedimento stesso tramite 
comunicazione personale , effettuata mediante notifica a mezzo dei 
messi comunali o  lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nella comunicazione devono essere indicati:

a)	il settore comunale competente;

b)	l'oggetto del procedimento promosso;

c)	l'ufficio ed il nominativo del dipendente responsabile del 
procedimento;

d)	la sede dell'ufficio presso il quale si può prendere visione degli 
atti, l'orario di  accesso, il numero di telefono  e quello eventuale 
di telefax;

e)	la data d'inizio del procedimento ed il termine previsto per la sua 
conclusione.

3. Qualora, per il numero o l'incertezza d'individuazione degli aventi 
titolo, la comunicazione personale risulti per tutti, o per alcuni di essi, 
impossibile o gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze 
di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, 
terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di 
pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, 
nel quale sono indicati i motivi che giustificano la deroga:

a) nell'albo comunale;

b)	negli spazi per le pubbliche affissioni posti nel territorio comunale od 
in quella parte di esso nel quale si presume che risiedono gli 
interessati;

c) mediante pubblicazione sull'eventuale bollettino o foglio notizie del 
Comune;

d)  mediante altre eventuali forme di pubblicità idonea, stabilite di volta 
in volta, su segnalazione del responsabile del procedimento, dal 
responsabile del settore competente.
4. L'omissione o il ritardo o l'incompletezza delle comunicazione può 
essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti 
che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione 
scritta al responsabile del settore competente il quale è tenuto a fornire, 
entro 7 giorni, gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure 
necessarie anche ai fini dei termini posti per l'intervento del  privato nel 
procedimento.

5. Nel bilancio comunale è previsto apposito adeguato stanziamento per 
le spese relative ai procedimenti amministrativi ed in particolare agli 
adempimenti di cui al presente articolo.


ART. 15

Facoltà d'intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici  o interessi privati 
e le associazioni ed i comitati che riuniscono e rappresentano soggetti 
portatori d'interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel singolo procedimento 
mediante istanza, motivata in ordine al pregiudizio tenuto, da 
presentarsi, con eventuali memorie e documenti, entro il termine di cui 
al successivo art. 16, primo comma, lett. b).


ART. 16

Modalità d'intervento nel procedimento

1. I soggetti di cui all'art. 13 e quelli interessati di cui all'art.  15 hanno 
diritto di:

a) prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto 
dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b)	presentare memorie e documenti, osservazioni e proposte, entro un 
termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento. 
La presentazione di memorie e documenti effettuata oltre il detto 
termine e prima che il procedimento sia concluso, non può  comunque 
determinare lo spostamento del termine finale. L'esame degli atti 
presentati dopo la scadenza per gli stessi sopra stabilita è rimesso alle 
decisioni del responsabile, in relazione alla loro rilevanza ed al tempo 
residuo disponibile.

2. Quanto risulti necessario, i soggetti di cui all'art. 13 e, se noti, quelli 
di cui all'art. 15, possono essere invitati dal responsabile del 
procedimento presso il suo ufficio per fornire chiarimenti ed informazioni 
utili ai fini del perfezionamento dell'istruttoria.

3. I soggetti di cui all'art. 13 possono farsi rappresentare, nell' iniziativa 
e negli interventi nel procedimento, da un procuratore. La procura, da 
allegare in copia autentica agli atti del procedimento, può autorizzare il 
procuratore ad intraprendere tutte le azioni relative all'attivazione del 
procedimento, ad intervenire nello stesso per l'esercizio dei diritti di cui 
al precedente primo comma ed a conclusione e stipulare gli accordi di 
cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procuratore può essere 
inoltre costituito quale domiciliatario  del soggetto interessato; in tal 
caso l'Amministrazione deve effettuare l'invio presso il suo recapito di 
tutte le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento  destinate 
all'interessato.

4. I soggetti di cui agli artt. 13 e 15 possono farsi assistere nell'iniziativa 
e negli interventi nel procedimento e nella conclusione e stipula degli 
accordi di cui all'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, da un 
consulente dagli stessi prescelto ed iscritto ad albo professionale.



















CAPO VI


ISTRUTTORIA DEL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO




Art. 17

Semplificazione amministrativa all'interno dell'Ente


1. Su proposta presentata dal Segretario comunale d'intesa con  l' 
ufficio per le relazioni con il pubblico e i responsabili dei settori 
competenti, la Giunta Comunale dispone la massima semplificazione 
dell'attività  amministrativa riducendo all'essenziale le procedure che 
comportano pareri consultivi di settori diversi di quello di cui 
appartiene l'unità  organizzativa alla quale è assegnata l'istruttoria 
del provvedimento. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti di sua 
competenza iniziando entro un mese dall' entrata in vigore del 
presente regolamento e concludendo entro sei mesi da detto termine.

2. Quando è previsto il parere di commissioni autonomamente 
istituite dall'Amministrazione comunale, la Giunta , entro i termini di 
cui al primo comma:

a)	riconsidera l'effettiva utilità e necessità delle commissioni 
predette e l'opportunità della loro eventuale soppressione per 
semplificare  l'azione amministrativa;

b)	rivede la composizione numerica ed il funzionamento delle 
commissioni che vengono mantenute, valutando la possibilità di 
articolarle in sottocommissioni, investite di poteri autonomi ed 
incaricate di una specifica parte delle competenze della 
commissione, al cui "plenum" possono essere attribuiti gli 
indirizzi generali e le innovazioni e rimesse dalle sottocommissioni 
le questioni controverse; prevedendo modalità semplici, rapide e 
sicure per la  convocazione, introducendo, ove possibile, l'uso del 
telefax; stabilendo il passaggio dell'adunanza in seconda 
convocazione nello stesso giorno, trascorsi trenta minuti dall'ora 
fissata per prima convocazione.


3. Per quanto risulti necessario, per l'attuazione dei precedenti  
commi, procedere alla notifica di regolamenti ed atti con valore 
regolamentare la Giunta sottopone al Consiglio Comunale le relative  
proposte nei termini stabiliti dal primo comma.



ART. 18

Acquisizione di pareri da organi dell'Ente


1. Gli atti originali relativi al procedimento amministrativo restano 
depositati presso il responsabile dello stesso e non possono essere 
trasmessi o prelevati, salvo eccezionali motivate esigenze, da altri 
soggetti ed uffici dell'Ente o da altre pubbliche amministrazioni.

2. Quando per l'istruttoria del procedimento sia necessario il parere 
di altri uffici, lo stesso viene richiesto dal responsabile del 
procedimento stesso al responsabile del settore  interessato e viene 
dallo stesso espresso entro il termine massimo di dieci giorni dalla 
richiesta, alla quale, ove occorra, sono allegate fotocopie degli atti 
indispensabili per l'espressione del parere.

3. Nel caso che dall'istruttoria del procedimento risulti necessaria la 
valutazione di più uffici appartenenti ad altri settori del Comune, per 
l'espressione di un parere fra gli stessi concertato, il responsabile del 
procedimento richiede al responsabile di settore di indire una 
conferenza     interna dei servizi, dallo stesso convocata, alla quale 
partecipano i responsabili dei settori interessati e che tiene entro 10 
giorni dalla richiesta. All'invito  viene acclusa copia della 
documentazione utile per la tempestiva   acquisizione di tutti gli 
elementi di valutazione necessaria a ciascun partecipante per il 
pronunciamento collegiale richiesto.

4. Quando per l'istruttoria è obbligatorio il parere di una commissione  
comunale, il responsabile del procedimento ne richiede la 
convocazione al presidente della stessa.
La commissione è convocata e si riunisce entro 10 giorni dalla 
richiesta. Se è già stata  indetta una adunanza, all'ordine del giorno 
della stessa viene aggiunto, con avviso d'urgenza, l'argomento 
richiesto.
5. Per particolari provvedimenti, la Giunta Comunale, su proposta del 
Segretario Comunale, d'intesa con i responsabili dei settori 
interessati, può stabilire un termine diverso da quelli indicati dal 
precedenti secondo, terzo e quarto comma, compatibilmente con il 
termine finale stabilito per l'emanazione del provvedimento.

6. Tutti i pareri devono essere espressi entro i termini fissati dal 
presente articolo. Ove il parere non sia espresso entro il termine 
stabilito, il provvedimento è adottato prescindendo dallo stesso, salvo 
i casi nei quali il parere è obbligatorio per legge o regolamento.

7. Nei casi in cui il parere è obbligatorio e non viene espresso nei 
termini :

?	il Sindaco, per i pareri di competenza di commissioni comunali;

?	il Segretario comunale, per i pareri di competenza di settori 
dell'Ente;

richiamano la commissione o il settore per la resa del parere, a 
provvedere entro un termine compatibile con quello stabilito per 
l'adozione del provvedimento.

8. Nel caso che malgrado il richiamo previsto dal precedente comma 
il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine assegnato, 
ai soggetti inadempienti fanno carico le responsabilità previste dalle 
leggi vigenti per il comportamento omissivo e per i dipendenti 
troveranno inoltre applicazione le eventuali procedure disciplinari del 
caso.

9. Quando dalla mancata tempestiva espressione di un parere 
facoltativo derivi un danno per il Comune, l'eventuale responsabilità 
di cui all'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, fa carico 
all'organo e/o al dipendente che non ha provveduto a quanto gli era 
stato richiesto.


ART. 19

Pareri obbligatori di organi ed enti esterni

1. In tutti i casi nei quali la legge prescrive che per l'emanazione di 
un provvedimento di competenza degli organi comunali è necessario il 
parere, il nulla osta, l'autorizzazione, l'approvazione, l'assenso, la 
valutazione tecnica ed altra determinazione, comunque denominata, 
di altre pubbliche amministrazioni, che può essere richiesta ed 
ottenuta direttamente dall'interessato, tale acquisizione deve 
avvenire prima della presentazione della domanda che attiva il 
procedimento presso il Comune e gli atti rilasciati, vistati od 
approvati dalle amministrazioni adite devono essere allegati 
all'istanza.

2. Negli altri casi nei quali sia prescritto da legge o regolamento che 
gli organi del Comune, nel corso del procedimento, devono 
obbligatoriamente e direttamente sentire il parere di un organo 
consultivo di altra amministrazione pubblica, lo stesso deve essere 
richiesto dal responsabile del procedimento nel più tempo e con tutti 
gli elementi e documentazioni necessarie, prodotte in copia 
autenticata. La richiesta è inviata dal Comune a mezzo lettera con 
avviso di ricevimento. Dalla data risultante dal predetto avviso 
decorre il termine entro il quale l'amministrazione adita deve 
emettere il proprio parere.
La suindicata amministrazione è tenuta ad esprimere il parere entro 
45  giorni dal ricevimento della richiesta. Quando il parere è 
favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato 
telegraficamente o con mezzi telematici, secondo il quinto comma 
dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Decorso il termine senza che l'Amministrazione adita abbia 
comunicato il parere o abbia rappresentato esigenze istruttorie che 
ne giustificano la proroga per un tempo precisato e non superiore a 
quello stabilito dal successivo comma 6 è in facoltà 
dell'Amministrazione comunale – e per essa del responsabile del 
settore competente – di procedere nell'istruttoria indipendentemente 
dall'acquisizione del parere.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nel  caso di 
pareri che debbono essere rilasciati da amministrazioni preposte alla 
tutela ambientale, monumentale, paesaggistico territoriale e della 
salute dei cittadini.

5. Quando, trascorsi 45 giorni dalla richiesta, le amministrazioni adite 
non si siano  espresse ed il responsabile del settore competente non 
ritiene opportuno utilizzare la facoltà di cui al precedente comma 3, 
il responsabile del procedimento richiede alle stesse di precisare il 
termine entro il quale provvederanno e lo partecipa agli interessati, 
precisando agli stessi i  conseguenti effetti di cui al successivo comma 
7.

6. Nel caso in cui l'amministrazione adita abbia rappresentato 
esigenze istruttorie. Il termine di cui comma 2  può essere reso 
definitivamente entro 15 giorni dalla di ricezione degli elementi 
istruttori da parte dell'Amministrazione adita.

7. Il responsabile del procedimento partecipa  agli interessati la 
necessità di attendere il parere per l'ulteriore periodo di tempo, che 
non viene computato ai fini del termine finale del procedimento.

8. Nel caso in cui le amministrazioni adite non rispondano alla 
richiesta di cui al precedente  comma 5 o differiscano l'emissione del 
parere di loro competenza senza motivazione e comunque oltre i 
limiti stabiliti dal comma 6, il Sindaco, su proposta del responsabile 
del settore, segnala l'accaduto all'Amministrazione centrale dalla 
quale dipende quella periferica inadempiente, richiedendone 
l'intervento per superare il ritardo verificatosi. Della segnalazione 
viene inviata copia ai soggetti di cui agli artt. 13 e 15 del presente 
regolamento.



ART. 20

Valutazioni tecniche

1. Ove, per disposizione  espressa di legge o regolamento, l'adozione 
di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione diretta 
di valutazioni tecniche di organi di altre amministrazioni od enti 
appositi, la relativa richiesta viene inoltrata dal responsabile del 
procedimento, controfirmata dal Sindaco o suo delegato, nella fase 
iniziale dell'istruttoria. Nel caso che  i  soggetti aditi non provvedano 
ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi primo e terzo, della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento richiede 
le suddette valutazioni ad organi tecnici del Comune o, se non 
esistono presso lo stesso le  necessarie competenze, ad altro ente 
idoneo, con le modalità sopra stabilite e partecipa agli interessati 
l'intervenuta richiesta e il tempo previsto per la risposta, che non 
viene computato nel termine stabilito per l'emissione del 
provvedimento. Se per effetto della richiesta da avanzare a soggetto 
diverso da quello tenuto per legge ed estraneo all'ente il Comune 
debba sostenere una spesa, il responsabile del procedimento 
promuove contestualmente i provvedimenti per l'impegno  a carico 
del bilancio.

2. Quando le valutazioni debbono essere prodotte da amministrazioni 
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della 
salute dei cittadini non è consentita la richiesta delle stesse a 
soggetto diverso.

3. L' acquisizione in via facoltativa di pareri e valutazioni tecniche 
d'organi di altre amministrazioni non comporta modifica del termine 
finale del procedimento.



CAPO VII



CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO



Art. 21

Accordi con gli interessati- Condizioni e modalità


1. Le osservazioni e le proposte presentate secondo quanto previsto 
dall'art. 16, primo comma, del presente regolamento, quando non 
sono di pregiudizio ai diritti di terzi ed in ogni caso al perseguimento 
del pubblico interesse, possono essere accolte e costituire oggetto di 
accordi con gli interessati.

2. Gli accordi  possono determinare, integralmente  o parzialmente, 
soltanto l'eventuale contenuto discrezionale del provvedimento.

3. Accordi integralmente sostitutivi del provvedimento finale possono 
essere consentiti solo nei casi espressamente previsti da disposizioni 
di legge.

4. Gli  accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, mediante 
atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti, Ad essi si 
applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi del Codice 
Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

5. Per l'Amministrazione le ipotesi di accordo sono sottoscritte dal 
responsabile del settore ed assumono per la stessa definitivo impegno 
ed efficacia.

6. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione ha 
facoltà di recedere unilateralmente dagli accordi, salvo l'obbligo di 
provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli 
eventuali pregiudizi effettivamente verificatisi in danno della 
controparte interessata.

7. Per le controversie in materia di formazione, conclusione ed 
esecuzione degli accordi di cui al presente articolo, si applicano le 
norme del quinto comma dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 
241.



Art. 22

Adozione del provvedimento conclusivo – Motivazione

1. Ogni procedimento amministrativo deve concludersi mediante 
l'adozione di un provvedimento espresso, adottato dal competente 
soggetto dell'Amministrazione comunale, salvo i casi previsti dalle 
leggi di silenzio significativo.

2. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, 
compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo 
svolgimento dei concorsi pubblici ed il personale. La motivazione deve 
indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione in relazione alle  risultanze dell'istruttoria.



Art. 23

Eccezione all'obbligo della motivazione


1. La motivazione non è obbligatoriamente richiesta soltanto per gli 
atti normativi e per quelli a contenuto generale.




Art. 24

Comunicazione del provvedimento al destinatario.


1. Al destinatario deve essere comunicato mediante notifica effettuata 
dai messi comunali o raccomandata con avviso di ricevimento – il 
provvedimento conclusivo del procedimento.

2. Se le motivazioni del provvedimento risultano da altro atto del 
Comune nello stesso richiamato, insieme alla comunicazione del 
provvedimento stesso, deve essere indicato l'atto cui esso si richiama, e 
successivamente, se il destinatario né fa espressa richiesta, reso 
disponibile.

3. In ogni atto comunicato al destinatario devono essere indicati il 
termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere.











































CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Attività non soggette al presente regolamento.



1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei 
confronti dell'attività degli organi del Comune diretta all'emanazione di 
atti normativi regolamentari,  amministrativi generali, di pianificazione e 
di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne 
regolano la formulazione.

2. Le predette disposizioni non si applicano ai procedimenti tributari per 
i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

3. La concessione di sovvenzioni ed altri benefici economici di cui all'art. 
12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è disciplinata da apposito 
regolamento comunale di attuazione della norma predetta.

4. Le procedure per l'esercizio dei diritti di accesso alle informazioni ed 
ai  documenti amministrativi di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, sono disciplinate da apposito regolamento comunale di 
attuazione delle norme predette e di quelle di cui alla legge 8 giugno 
1990, n. 142.

5. I procedimenti riguardanti le attività private sottoposte alla disciplina 
degli artt. 19 e 20 della legge 241/90 e successive modificazioni e 
integrazioni, sono disciplinati dal D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 come 
modificato dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407.


Art. 26 

Integrazioni e modifiche del regolamento

1. I termini e gli uffici responsabili dei procedimenti amministrativi 
individuati successivamente all'entrata in vigore del presente 
regolamento saranno disciplinati all'entrata in vigore del presente 
regolamento saranno disciplinati con atto regolamentare integrativo 
adottato dal Consiglio Comunale.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e 
successivamente ogni tre anni, il Consiglio comunale verifica lo stato di 
attuazione della presente normativa e apporta le modificazioni ritenute 
necessarie.


Art. 27

Pubblicità


1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni e la pubblicazione è reiterata, per la stessa durata, dopo 
che lo stesso è divenuto esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da 
parte dell'organo regionale di controllo.

2. Il regolamento è a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Relazioni 
con il pubblico, in  un numero di copie che ne consenta la consultazione 
immediata da parte di una pluralità di persone.

3. Ogni cittadino od associazione può richiederne copia, con pagamento 
del rimborso del costo di riproduzione , nella misura stabilita dalla 
Giunta Comunale.

4. La Giunta Comunale promuove ogni altra forma di pubblicità idonea ad 
assicurare la conoscenza da parte dei cittadini dei contenuti del 
regolamento e dei diritti che lo stesso garantisce.


Art. 28

Entrata in vigore


1. l presente regolamento entra in vigore con l'inizio della seconda 
pubblicazione all' Albo Pretorio prevista dal primo comma dell'art. 27.

2. Le successive modifiche ed integrazioni entrano in vigore in 
conformità alla norma di cui al precedente comma.
















ELENCO DEI PROCEDIMENTI AI FINI DELLA 

DETERMINAZIONE DEL TERMINE E DEL 

RESPONSABILE























COMUNE DI GONNESA
Provincia di Cagliari
                                                                                                                                                   SCHEDA N. 1/A

	SETTORE COMPETENTE:  AFFARI GENERALI E  DEL PERSONALE. 


N.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ufficio responsabile 
del procedimento
Soggetto competente per 
l'adozione del 
provvedimento

Fonte normativa

TERMINE

1

ASSUNZIONI PER PUBBLICO CONCORSO

PERSONALE

RESPONSABILE SETTORE
D.P.R. N. 268/87
D.P.R. 494/87, 340 

60 giorni

2
APPROVAZIONE DI UN PROGETTO OBIETTIVO PER 
ASSUNZIONI TEMPORANEE DI LAVORATORI E NOMINA 
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

PERSONALE

RESPONSABILE SETTORE

Art. 7 e 6 Legge 554/88

60 giorni

3

MOBILITA' ESTERNA

PERSONALE

RESPONSABILE SETTORE

D.P.R. 268/87  art. 
6 comma 20

60 giorni

4

MOBILITA' DPCM 325/88 (DELIBERAZIONE DI ASSENSO 
PROVVISORIO E DEFINITIVO)

PERSONALE

RESPONSABILE SETTORE

DPCM 325/88

60 giorni

5

INQUADRAMENTO DI PERSONALE IN MOBILITA' DA ALTRI 
ENTI

PERSONALE

RESPONSABILE SETTORE

DPR N.268/87 
Art. 6 comma 20 

120 giorni

6

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IN APPLICAZIONE 
DEI CONTRATTI COLLETTIVI.

PERSONALE

RESPONSABILE SETTORE

Contratti collettivi

60 giorni

7
RICOSTRUZIONI DI CARRIERA, DEFINIZIONE POSIZIONE 
GIURIDICO – ECONOMICA, EVENTUALE REVISIONE 
MANSIONARIO

PERSONALE

RESPONSABILE SETTORE

Leggi statali
Contratti collettivi

90  giorni
            


COMUNE DI GONNESA
Provincia di Cagliari

                                                                                                                                                      SCHEDA N. 1/B

	SETTORE COMPETENTE:  AFFARI GENERALI  E DEL PERSONALE. 


N.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ufficio responsabile 
del procedimento

Soggetto competente per 
l'adozione del 
provvedimento

Fonte normativa

TERMINE

8

CAMBIO DI QUALIFICA  PER INABILITA' FISICA

PERSONALE

RESPONSABILE SETTORE
Leggi statali
Contratti collettivi. 

120 giorni

9

TRASFERIMENTO

PERSONALE

RESPONSABILE SETTORE
Leggi statali
Contratti collettivi.

60 giorni

10

DISPENSA DAL SERVIZIO PER INIDONEITA' FISICA

PERSONALE

RESPONSABILE SETTORE
Leggi statali
Contratti collettivi.


120 giorni

11

RICONOSCIMENTO INFERMITA' PER CAUSA DI SERVIZIO

PERSONALE

RESPONSABILE SETTORE
Leggi statali
Contratti collettivi.


120 giorni

12

RICONOSCIMENTO AI FINI ECONOMICI DI SERVIZI 
PRESTATI PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI

PERSONALE

RESPONSABILE SETTORE
Leggi statali
Contratti collettivi.
 

60 giorni

13

RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI PRESTATI  IN POSIZIONE 
NON DI RUOLO (d'ufficio o su istanza del dipendente)

PERSONALE

RESPONSABILE SETTORE
Leggi statali
Contratti collettivi.

120 giorni

14

CERTIFICAZIONE SERVIZIO CON PREVIDENZA INPS 
PRESTATO AI FINI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI

PERSONALE

RESPONSABILE SETTORE
Leggi statali


120 giorni
                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

COMUNE DI GONNESA
Provincia di Cagliari
                                                                                                                                                     SCHEDA N. 1/ C

SETTORE COMPETENTE:  AFFARI GENERALI  E  DEL PERSONALE. 

N.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ufficio responsabile 
del procedimento

Soggetto competente per 
l'adozione del 
provvedimento

Fonte normativa

TERMINE

15

ASSUNZIONI  EX LEGGE 56/87

PERSONALE

RESPONSABILE SETTORE
Legge 56787
DPR 266787
DPR494/87 

60 giorni

16

ASSUNZIONE DI CATEGORIE PROTETTE

PERSONALE

RESPONSABILE SETTORE

Legge 482/68
DPR 266787
DPR494/87

60 giorni

17

RIASSUNZIONE DI PERSONALE GIA' DIMESSOSI 
VOLONTARIAMENTE

PERSONALE

RESPONSABILE SETTORE

Leggi statali

90 giorni

18

RICOSTRUZIONE SITUAZIONE ECONOMICA DI 
PERSONALE RIASSUNTO

PERSONALE

RESPONSABILE SETTORE
.
Leggi statali

60 giorni

19

BANDO GENERALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI PUBBLICI

SEGRETERIA

RESPONSABILE SETTORE

L.R. 13/1989


120 giorni
                    
      
                                                                                                                                                                                                                                      

COMUNE DI GONNESA
Provincia di Cagliari

                                                                                                                                                      SCHEDA N. 1/ D

	SETTORE COMPETENTE:  AFFARI GENERALI  E  DEL PERSONALE. 




N.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ufficio responsabile 
del procedimento

Soggetto competente per 
l'adozione del 
provvedimento

Fonte normativa

TERMINE

20

ASSEGNAZIONE ALLOGGI PUBBLICI

SEGRETERIA

RESPONSABILE SETTORE

L.R. 13/1989 

90 giorni





















.




























                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                




COMUNE DI GONNESA
Provincia di Cagliari

                                                                                                                                                      SCHEDA N. 2

	SETTORE COMPETENTE:  DEMOGRAFICO 


N.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ufficio responsabile 
del procedimento
Soggetto competente per 
l'adozione del 
provvedimento

Fonte normativa

TERMINE

1

ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER IMMIGRAZIONE

ANAGRAFE

L' Ufficiale di Anagrafe
L. n.1228/1954 
D.P.R. N. 223/1989 
Legge n. 39/1990

90 giorni

2

CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER EMIGRAZIONE

ANAGRAFE

L'Ufficiale di Anagrafe
L. n.1228/1954 
D.P.R. N. 223/1989 
Legge n. 39/1990

90 giorni

3

CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER IRREPEREBILITA'

ANAGRAFE

L'Ufficiale di Anagrafe

Art. 11 L. 223/1989

90 giorni

4

ISCRIZIONI  AIRE

ANAGRAFE

L'Ufficiale di Anagrafe
Legge n. 470/1988 
D.P.R. 323/1989

120 giorni

5

TRASFERIMENTO DA AIRE DEL COMUNE AD ALTRO 
COMUNE

ANAGRAFE

L'Ufficiale di Anagrafe

Legge n. 470/1988 

90 giorni

6

ISCRIZIONE CITTADINI ITALIANI  MAI RESIDENTI IN  
ITALIA

ANAGRAFE

L'ufficiale di Anagrafe
Legge n. 470/1988 
D.P.R. 323/1989

90 giorni

7
PROPOSTE INVIATE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PER ANNOTAZIONI DA ESEGUIRSI A MARGINE DEGLI ATTI 
DI STATO CIVILE – RELATIVA AUTORIZZAZIONE

STATO CIVILE

L'ufficiale di Stato Civile
Art. 175
 R.D. 9.7.1939 n. 238

120 giorni
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                             

COMUNE DI GONNESA
Provincia di Cagliari

                                                                                                                                                      SCHEDA N. 3

	SETTORE COMPETENTE:  PUBBLICA  ISTRUZIONE , CULTURA E SPORT.



N.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ufficio responsabile 
del procedimento

Soggetto competente per 
l'adozione del 
provvedimento

Fonte normativa

TERMINE

1

CONCESSIONE CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI

PERSONALE

RESPONSABILE SETTORE

D.P.R.   616/77 

60 giorni

2

CONCESSIONE CONTRATTO PER L'USO DI IMPIANTI 
CITTADINI

PERSONALE

RESPONSABILE SETTORE

L.R. 36/1989

60 giorni




































                


COMUNE DI GONNESA
Provincia di Cagliari

                                                                                                                                                      SCHEDA N. 4

	SETTORE COMPETENTE:  SETTORE  TECNICO.



N.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ufficio responsabile 
del procedimento

Soggetto competente per 
l'adozione del 
provvedimento

Fonte normativa

TERMINE

1

APPALTO CONCORSO

TECNICO

RESPONSABILE SETTORE

LEGGE 216/95 

120 giorni

2

LICITAZIONE PRIVATA

TECNICO

RESPONSABILE SETTORE

LEGGE 216/95

120 giorni

3

ASTA PUBBLICA


TECNICO

RESPONSABILE SETTORE

LEGGE 216/95

60 giorni

4


TRATTATIVA PRIVATA

  TECNICO

RESPONSABILE SETTORE

LEGGE 216/95

60 giorni
























COMUNE DI GONNESA
Provincia di Cagliari
                                                                                                                                                      SCHEDA N. 5/A

	SETTORE COMPETENTE:  VIGILANZA.


N.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ufficio responsabile 
del procedimento

Soggetto competente per 
l'adozione del 
provvedimento

Fonte normativa

TERMINE

1

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI MESTIERI 
GIROVAGHI E RELATIVO RINNOVO ANNUALE

POLIZIA 
MUNICIPALE

RESPONSABILE SETTORE

ART. 121
TULPS 

60 giorni

2

ORDINANZE VIABILITA'

POLIZIA 
MUNICIPALE 

RESPONSABILE SETTORE

T.U. codice strada

60 giorni

3 

CONCESSIONE PERMESSI INVALIDI


POLIZIA 
MUNICIPALE

RESPONSABILE SETTORE

D.P.R. 348/78

60 giorni

4


AUTORIZZAZIONI TRANSITO CENTRO STORICO

POLIZIA 
MUNICIPALE

RESPONSABILE SETTORE

T.U. Codice strada

60 giorni

5


AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO 
AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE

POLIZIA 
MUNICIPALE

RESPONSABILE SETTORE

T.U. Codice strada
D.P.R. 348/79

90 giorni

6

RINNOVO  DI AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITA' DI 
NOLEGGIO AUTOVEICOLO CON CONDUCENTE


POLIZIA 
MUNICIPALE

RESPONSABILE SETTORE

T.U. Codice strada
D.P.R. 348/79

90 giorni
7
LICENZA PER NOLO AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE

POLIZIA 
MUNICIPALE
RESPONSABILE SETTORE
T.U. Codice strada
D.P.R. 348/79
90 giorni
                                                                                                                                                                                                                     
COMUNE DI GONNESA
Provincia di Cagliari
                                                                                                                                                      SCHEDA N. 5/B
	SETTORE COMPETENTE:  VIGILANZA.


N.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ufficio responsabile 
del procedimento

Soggetto competente per 
l'adozione del 
provvedimento

Fonte normativa

TERMINE

8

AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI SEDE  
DELL'ESERCIZIO DI NOLO AUTOVEICOLI SENZA 
CONDUCENTE

POLIZIA 
MUNICIPALE

RESPONSABILE SETTORE

T.U. codice strada
D.P.R. 348/79 

90 giorni

9

AUTORIZZAZIONE AL SUBINGRESSO NELL'ESERCIZIO DI 
NOLO AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE

POLIZIA 
MUNICIPALE 

RESPONSABILE SETTORE

T.U. codice strada 
D.P.R. 348/79

90 giorni

10

AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI SEDE 
DELL'ESERCIZIO DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON 
CONDUCENTE

POLIZIA 
MUNICIPALE

RESPONSABILE SETTORE

T.U. codice strada
D.P.R. 348/79

90 giorni

11


AUTORIZZAZIONE AL SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA' DI 
NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE PER 
CESSIONE DI AZIENDA

POLIZIA 
MUNICIPALE

RESPONSABILE SETTORE

T.U. Codice strada 
D.P.R. 348/79

90 giorni

12


RINNOVO ANNUALE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PER 
L'ATTIVITA' DI CONDUCENTE DI VETTURA DI PIAZZA.

POLIZIA 
MUNICIPALE

RESPONSABILE SETTORE

ART. 121 T.L.P.S.

60 giorni
13
AUTORIZZAZIONE AL SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA' DI 
CONDUCENTE DI VETTURA DI PIAZZA PER CESSIONE DI 
AZIENDA O PER SUCCESSIONE

POLIZIA 
MUNICIPALE

RESPONSABILE SETTORE

T.U. Codice strada
D.P.R. 348/79

90 giorni
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
COMUNE DI GONNESA
Provincia di Cagliari
                                                                                                                                                      SCHEDA N. 5/C
	SETTORE COMPETENTE:  VIGILANZA.



N.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ufficio responsabile 
del procedimento

Soggetto competente per 
l'adozione del 
provvedimento

Fonte normativa

TERMINE

14

CONCESSIONE DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI DI 
PUBBLICO TRASPORTO CITTADINI

POLIZIA 
MUNICIPALE

RESPONSABILE SETTORE

LEGGE 131/83 

90 giorni

15

RILASCICO LICENZE   TAXI

POLIZIA 
MUNICIPALE 

RESPONSABILE SETTORE

T.U. codice strada
D.P.R. 348/79

90 giorni

16

RINNOVO LICENZE TAXI

POLIZIA 
MUNICIPALE

RESPONSABILE SETTORE

T.U. codice strada
D.P.R. 348/79


90 giorni

17


TRASFERIMENTO LICENZA TAXI



POLIZIA 
MUNICIPALE

RESPONSABILE SETTORE

T.U. codice strada
D.P.R. 348/79


90 giorni

18


AUTORIZZAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

POLIZIA 
MUNICIPALE

RESPONSABILE SETTORE

D.P.R. 915/82
D.LGS 22/97

90 giorni
19
ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI MESTIERI AMBULANTI
POLIZIA 
MUNICIPALE
RESPONSABILE SETTORE
T.U.L.P.S./1931
60 giorni
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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