COMUNE DI GONNESA
PROVINCIA DI CAGLIARI





REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO
E I CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI 
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI









SOMMARIO


CAPO I  IL DIRITTO DI ACCESSO



Art.  1   - Finalità del regolamento.. 





CAPO II  I SOGGETTI



Art.  2  - Soggetti legittimati all' accesso.

Art.  3  - Il diritto di accesso dei consiglieri comunali.





CAPO III  ORDINAMENTO DEL SERVIZIO 



Art.  4 -  Ordinamento dell'accesso.
pag.   6
Art.  5  - Misure organizzative per facilitare l'accesso.   
"    6-7
Art.  6  - Ufficio relazioni con il pubblico..   
"     7
Art.  7  - Archivio delle istanze di accesso                    
"     7
Art.  8  - Segretario Comunale..   
"     8
Art.  9  - Responsabili di settore..   
"     8




CAPO IV  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                 E LE  MODALITA' DI ACCESSO 



Art. 10  - Responsabile del procedimento... 

Art. 11  - Compiti del responsabile del  procedimento...    
"     9
Art. 12  - Accesso informale.    
"    10
Art. 13  - Procedura di accesso formale...    
"    10-11
Art. 14  - Accoglimento della richiesta.    
"    12
Art. 15  - Esercizio del diritto di visione..    
"    12-13
Art. 16  - Esercizio del diritto di rilascio copie..     
"    13




CAPO V  LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO



Art. 17  - Mancato accoglimento della richiesta.

Art. 18  - Termini.
"    14
Art. 19  - Esclusione temporanea del diritto di accesso..   
"   14-15
Art. 20  - Esclusione dal diritto di accesso
"    15




CAPO VI  DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA  DELLA

                 PRIVACY



Art. 21  - Individuazione del titolare e del responsabile di trattamento..

Art. 22  - Circolazione dei dati all'interno del Comune
"    16
Art. 23  - Richiesta di comunicazione e diffusione dei dati effettuati

                Dai privati e da altri enti pubblici...                  
"    17
Art. 24  - Richieste di accesso ai documenti amministrativi.     
"    17




CAPO VII  DISPOSIZIONI FINALI



Art. 25  - Norma di rinvio

Art. 26  - Pubblicità..   
 "   18
Art. 27  - Entrata in vigore.   
 "  19
Art. 28  - Commissione per l'accesso..   
 "   19




               

ALLEGATO  "A".

                            
   "    21


	ALLEGATO  "B".    
   "    22














CAPO I 

IL DIRITTO DI ACCESSO



ART. 1

Finalità del regolamento



1. Il presente regolamento, nell'attuare i principi contenuti nella 
Legge 8 giugno 1990, n. 142 e nello Statuto Comunale, le disposizioni 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352,  
in materia di trasparenza, di pubblicità e di imparzialità dell'attività 
amministrativa, disciplina le modalità di esercizio e dei casi di 
esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi 
predisposti o stabilmente detenuti dall'Amministrazione.

2. Tutti i documenti dell'amministrazione sono pubblici, ad eccezione 
di quelli riservati per espressa indicazione di legge o  esclusi dal 
diritto di accesso per effetto delle disposizioni di cui al successivo art. 
20. Inoltre non può essere oggetto di richiesta l'esame diretto dei 
protocolli generali  o speciali, dei repertori, delle rubriche e dei 
cataloghi dei documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, 
alla visione ed alla estrazione di copie delle registrazioni effettuate 
negli stessi per singoli atti.

3. Con la definizione "documento amministrativo" s'intende ogni 
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di 
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni formati dai 
propri organi, o di atti di altre pubbliche amministrazioni o, 
comunque, di documenti stabilmente detenuti dal  Comune e dallo 
stesso utilizzati ai fini della propria attività amministrativa.





CAPO  II

I  SOGGETTI



ART. 2

Soggetti legittimati all'accesso


1. Il diritto di accesso è riconosciuto:

  a) In conformità dell' art. 22 della Legge n. 241/90, ai soggetti privati portatori di 
interessi personali e concreti per la   tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;

  b) In conformità all'art. 7 della Legge n. 142/90, a tutti i cittadini singoli o associati 
residenti nel comune;  

c) ai soggetti pubblici che abbiano uno specifico interesse per lo 
svolgimento delle funzioni ad essi attribuite;

d) ai portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, 
quali organizzazioni sindacali  e istituti di patronato, previo 
accertamento della natura dell'interesse di cui sono portatori e della 
legittimazione del soggetto richiedente.

2. Possono esercitare il diritto di accesso:

	Il soggetto privato titolare del relativo diritto o il suo legale 
rappresentante o mandatario;

	il titolare dell'ufficio procedente o il responsabile del 
procedimento amministrativo per le pubbliche amministrazioni;

	i portatori di interessi diffusi nei termini di cui al comma 1, lettera 
d).

3. L'identificazione del richiedente va effettuata  mediante un 
documento di riconoscimento valido , sia all'atto della richiesta sia al 
momento dell'accesso.





ART. 3

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali


1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del 
Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili 
all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto dispongono il V 
comma dell'art. 31 della legge n. 142/90 e l'art. 24 della legge n. 
816/85.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso, ivi compreso il 
rilascio di copie, ai documenti amministrativi formati 
dall'amministrazione di appartenenza o dalla stessa stabilmente 
detenuti, ai fini dell'espletamento del mandato.

3. I consiglieri esercitano i diritti previsti nel presente articolo 
mediante richiesta all'ufficio competente:

a)	per l'accesso alle informazioni, la visura e l'estrazione di copia di  
documenti mediante richiesta verbale; 

b)	per il rilascio di copie di documenti sarà predisposta dagli uffici 
competenti modulo comprovante l'avvenuta richiesta e il 
conseguente rilascio;

c)	qualora venga opposto diniego alla richiesta del consigliere deve 
essere data esplicita motivazione nel modulo di cui al punto b);

4. L'esercizio del diritto previsto nel presente articolo è gratuito.
 Il rilascio di copia di piani urbanistici, progetti e quant'altro comporti 
un costo ed un impegno troppo elevato per la sua riproduzione, deve 
essere preceduto  dalla deliberazione di Giunta in cui si approva 
l'impegno di spesa relativo ai costi di riproduzione .

5. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla 
legge e non possono in nessun caso utilizzare, per fini diversi da quelli 
istituzionali, le informazioni desunte dai documenti conosciuti per lo 
svolgimento del mandato. E' comunque vietata ai consiglieri comunali 
la visione dei documenti considerati segreti da apposite norme 
legislative.

6. Le  norme stabilite dal presente articolo si applicano a tutti gli 
amministratori comunali nonché ai revisori dei conti.





CAPO III

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO



ART. 4

Ordinamento dell'accesso


1. L'esercizio del diritto di accesso è assicurato dagli uffici che 
costituiscono l'organigramma del Comune, così come individuati 
dall'ordinamento generale degli uffici e servizi.

2. Ciascun ufficio è responsabile, nell'ambito delle proprie 
competenze, degli adempimenti relativi all'esercizio del diritto di 
accesso.

3. Rientrano nelle competenze degli uffici tutti gli atti legati al 
complesso di informazioni, documenti o altro ancora, predisposti o 
stabilmente detenuti dagli stessi in relazione alle funzioni attribuitegli 
dalla legge, dall'ordinamento del Comune e dal regolamento per il 
procedimento amministrativo.

4. Il diritto di accesso s'intende realizzato con la pubblicazione, il 
deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili 
mediante strumenti informatici, elettronici e telematici dei 
documenti cui sia consentito l'accesso, secondo le modalità stabilite 
dalle disposizioni normative vigenti in materia e quelle stabilite dal 
presente regolamento.




ART. 5

Misure organizzative per facilitare l'accesso


1. L'esercizio  dei diritti di accesso è assicurato mediante 
procedimenti amministrativi essenziali, semplificati, da espletarsi in 
tempi prescritti, secondo criteri di economicità e di efficacia.



2. Gli uffici comunali adottano misure organizzative atte a facilitare il 
diritto di accesso. In particolare si attivano per:

a) elaborare prestampati e moduli da mettere a disposizione dei 
cittadini per le richieste di accesso;

b) la pubblicazione dei più rilevanti documenti da esse elaborati da 
porre in visione in luoghi accessibili a tutti;

c) individuare soluzioni che consentano di assicurare adeguate e 
semplificate tecniche di ricerca dei documenti, in particolare con la 
predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione.


ART. 6

Ufficio relazioni con il pubblico


1.	L'esercizio dei diritti di accesso è inoltre assicurato attraverso i 
servizi istituzionalmente erogati all'utenza dall'ufficio per le 
relazioni con il pubblico.

ART. 7

Archivio delle istanze di accesso


1. Al fine di consentire il più celere ed agevole esercizio del diritto di 
accesso, l'Ente istituisce presso i vari uffici gli archivi automatizzati 
delle richieste di accesso.

2. Gli archivi contengono i dati ricognitivi, soggettivi, oggettivi e 
cronologici della richiesta di accesso e sono costantemente aggiornati 
con le informazioni attinenti agli uffici.

3. I dati contenuti nei singoli archivi confluiscono in un archivio 
generale detenuto da un incaricato   del segretario.

4. In attesa  che l'Ente provveda a realizzare gli archivi automatizzati, 
sono costituiti appositi archivi cartacei contenenti le stesse 
informazioni.





ART. 8

Segretario Comunale


1. Il coordinamento delle procedure, l'organizzazione del servizio di 
accesso ed il controllo del rispetto degli adempimenti previsti dal 
presente regolamento spetta al Segretario Comunale. Egli adotta tutti 
i provvedimenti necessari per rimuovere eventuali ostacoli o difficoltà 
che possano insorgere nell'esercizio del servizio, assicurando 
l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni.

2. Nelle suddette attività il Segretario si avvale della collaborazione 
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico. 

3. Il Segretario  risponde al Sindaco del funzionamento complessivo 
del servizio e del  livello delle prestazioni  in materia di accesso  reso 
dagli uffici comunali.




ART. 9

Responsabili del settore


1. I responsabili di settore impartiscono al personale opportune 
direttive per l'organizzazione delle procedure previste dal 
regolamento, nominano i responsabili dei procedimenti, assegnando 
loro le responsabilità degli atti, rispondono del funzionamento del 
servizio d'accesso, adottando, qualora verifichino anomalie, gli 
eventuali correttivi.













CAPO IV

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E 
LE MODALITA' DI ACCESSO



ART. 10

Responsabile del procedimento


1. Il responsabile del settore a cui appartiene l'ufficio competente a 
formare l'atto o a detenerlo stabilmente, provvede ad assegnare a sé 
o ad un dipendente addetto all'ufficio – con idonea qualifica 
funzionale – la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro 
adempimento inerente il singolo procedimento di accesso.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al 
precedente comma, è considerato responsabile del singolo 
procedimento d'accesso il responsabile del settore a cui appartiene 
l'ufficio competente.



ART. 11

Compiti del responsabile del procedimento


1. Il responsabile del procedimento :

a)	valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento;

b)	cura direttamente l'acquisizione della parte di informazioni e di 
documenti di cui non fosse in possesso e addotta ogni misura per 
l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria; 

c)	cura le comunicazioni, le pubblicazioni e, più in generale, i 
rapporti con gli interessati all'accesso;

d)	adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, 
ovvero trasmette gli atti al soggetto competente per l'adozione;

e)	detiene il protocollo sul quale registra le richieste di accesso.


ART. 12

Accesso informale


1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, 
anche verbale, al responsabile del procedimento.

2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della 
richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, 
specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso 
all'oggetto  della richiesta, far constare la propria identità e , ove 
occorra, i propri poteri rappresentativi.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dallo 
stesso responsabile del procedimento, è accolta mediante indicazione 
della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, 
estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. Ove provenga da una pubblica amministrazione, è rappresentata 
dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del 
procedimento amministrativo.

5. Della presa visione viene redatto apposito processo verbale 
sottoscritto dal richiedente e dal responsabile del procedimento che 
ha esibito la documentazione.


ART. 13

Procedura di accesso formale


1. Qualora non sia possibile  l'accoglimento immediato della richiesta 
in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del 
richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla 
sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle 
documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il 
richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.

2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre 
presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare 
ricevuta.

3. Il diritto di accesso di cui al comma 1, viene esercitato mediante la 
compilazione da parte dell'interessato di una scheda predisposta dal 
Comune formata da originale e copia, messa a disposizione 
gratuitamente. Le richieste di accesso sono presentate al responsabile 
del procedimento competente.

4. Il diritto di accesso può essere esercitato anche mediante l'invio, a 
mezzo postale, via telefax o per rete informatica, della richiesta 
contenente i dati previsti dalla scheda di accesso.

5. La scheda è registrata sul protocollo di cui all'art. 11 comma 1, 
lett. e), e copia della stessa, completata della data di presentazione, 
del numero di posizione e del timbro del Comune e restituita 
all'interessato per ricevuta.

6. La scheda di accesso, compilata in duplice copia, deve indicare:

a)	generalità del richiedente, indirizzo, codice fiscale, telefono e/o 
fax;

b)	documento oggetto della richiesta con i dati utili per la sua 
identificazione;

c)	informazione richiesta,

d)	eventuale necessità di rilascio della copia in bollo (in tal caso, va 
allegato il relativo valore bollato);

e)	interesse personale e concreto per la tutela di situazioni 
giuridicamente rilevanti;

f)	motivazione ai sensi dell'art. 25, comma 2, della Legge 7 agosto 
1990, n. 241;

g)	data e sottoscrizione.

7. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni di 
cui all'art. 12, comma 4.

8. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione, 
entro dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al 
richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro 
mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento 
ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta 
perfezionata.




ART. 14

Accoglimento della richiesta


1. La decisione relativa all'ammissione delle richieste presentate ai 
sensi dell'art. 13 spetta al responsabile del settore competente.

2. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene 
l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, 
del responsabile del procedimento, nonché di un congruo periodo di 
tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione 
dei documenti o per ottenerne copia.

3. Gli artt. 15 e 16 disciplinano le modalità dell'esercizio del diritto di 
visione e di rilascio di copie.


 ART. 15

Esercizio del diritto di visione



1. Il diritto di visione dei documenti si esercita mediante 
consultazione da parte del richiedente dei  documenti detenuti 
dall'ufficio competente da lui espressamente indicati nella richiesta di 
accesso.

2. La presa visione comprende anche tutti gli allegati o richiamati nel 
documento richiesto, purché questi siano depositati in Comune e non 
siano soggetti alle disposizioni limitative di cui ai successivi artt. 19 e  
20.

3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di 
accoglimento della richiesta, nelle ore d'ufficio, alla presenza, ove 
necessaria, di personale addetto.

4. Il diritto di accesso si esercita preferibilmente attraverso visione di 
copie conformi agli originali,  qualora ciò risulti impossibile o 
particolarmente gravoso, il richiedente può prendere visione degli 
originali, purché ciò avvenga sotto il controllo del responsabile del 
procedimento.

5. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato 
asportare  i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, 
tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

6. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona 
da lui incaricata, della quale vanno specificate le generalità, che 
devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può 
prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte documenti presi in 
visione.

7. L'accesso ad informazione mediante strumenti informatici e 
telematici avviene con le modalità e nel rispetto dei principi  fissati 
dal presente regolamento, fornendo al richiedente istruzioni sull'uso 
dei predetti strumenti e sulle procedure per l'acquisizione 
dell'informazione.

8. Nei casi in cui debba essere tutelata la segretezza o la riservatezza 
di talune informazioni ai sensi delle vigenti  disposizioni legislative e 
di quelle previste dal presente regolamento, l'accesso è consentito 
attraverso specifici sistemi idonei ad effettuare l'identificazione 
personale del richiedente, della categoria di appartenenza, nonché a 
selezionare le informazioni di cui debba essere assicurata la 
disponibilità.



ART. 16

Esercizio del diritto di rilascio di copie


1. La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento 
degli importi dovuti ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 
241, secondo le modalità determinate di  volta in volta dall'Ente con 
deliberazione della Giunta Comunale. Su richiesta dell'interessato le 
copie possono essere autenticate, col rispetto delle disposizioni 
normative vigenti in  materia.

2.	La consegna di copie dei documenti direttamente al richiedente o 
a persona da lui incaricata, dovrà essere attestata da dichiarazione 
per ricevuta sottoscritta dal richiedente o dalla persona incaricata.









CAPO V

LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO

ART. 17

Mancato accoglimento della richiesta


1.	Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in 
via formale sono motivati, a cura del responsabile del settore, con 
riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione 
delle categorie di cui agli allegati "A" e "B"  del presente 
regolamento,  alle circostanze di fatto  per cui la richiesta non può 
essere accolta. 


ART. 18

Termini


1. Il procedimento di accesso di cui all' art. 13  deve  concludersi nel 
termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della 
richiesta all'ufficio competente.

2. Trascorso inutilmente il termine sopra indicato, la richiesta si 
intende rifiutata ai sensi dell'art. 25, comma 4, della Legge 7 agosto 
1990, n. 241.



ART. 19

Esclusione temporanea dal diritto di accesso


1. L'esercizio del diritto di accesso ai  documenti 
dell'amministrazione può essere temporaneamente escluso per effetto 
di una motivata dichiarazione del Responsabile del settore in quanto 
risulti necessario vietarne l'esibizione o la riproduzione, per un 
periodo di tempo limitato, nei casi:

a)	in cui sia necessario assicurare la temporanea tutela degli interessi 
di cui all'art. 24, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
dell'art. 8, del D.P.R. 27.06.92, n. 352, nei soli casi 
tassativamente previsti nell'allegato "B" del presente 
regolamento;

b)	in cui, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare 
lo svolgimento dell'azione amministrativa, soprattutto nella fase 
preparatoria dei provvedimenti, nelle circostanze previste 
nell'allegato "B" del presente regolamento.

2.	Il responsabile del procedimento, qualora motivatamente ritenga 
che una richiesta di accesso ai  documenti possa comportare 
nell'immediato un pregiudizio ai diritti di cui al comma 1, 
sottopone la questione al responsabile di settore.

3. Il Responsabile di settore,  se conferma il giudizio in merito, 
dispone l'esclusione temporanea del diritto di accesso. Nel 
provvedimento sono contenute le motivazioni che lo hanno 
determinato, il periodo del divieto, l'elenco dettagliato dei 
provvedimenti interessati dal provvedimento e l'autorità alla quale 
può essere proposto ricorso. Il provvedimento deve essere 
comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno o con notifica effettuata dal Messo comunale.


ART. 20

Esclusione dal diritto di accesso


1.  Oltre i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dalla 
legislazione vigente, i documenti non possono essere sottratti 
all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un 
pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e nell'art. 8, comma 5, del D.P.R. 27.06.1992, n. 
352. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi 
sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale 
connessione.

2. Nell' allegato "A"  al presente regolamento sono fissate le 
categorie di atti sottratti al diritto di accesso, per le motivazioni di 
cui al comma 1,  nonché il  periodo di tempo per il quale sussiste il 
divieto.

3.	E' comunque garantita ai richiedenti la visione dei documenti 
relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia 
necessaria per curare o per difendere i loro stessi diritti giuridici.

4. L'esclusione assoluta del diritto viene pronunciata dal responsabile 
di settore con proprio provvedimento con le stesse modalità di cui al 
precedente art. 19.




CAPO VI

DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA PRIVACY


ART.  21

Individuazione del titolare e del responsabile di trattamento


1. Ai fini dell'applicazione della legge  31 dicembre 1996, n. 675, il 
Comune è titolare del trattamento dei dati personali, contenuti nelle 
banche dati automatizzate o cartacee del comune stesso . 
Gli adempimenti previsti dalla legge 675/96 sono effettuati dal 
Sindaco in quanto rappresentante dell'Ente o da persona da questi 
delegati.

2. Ai fini dell'attuazione della legge 675/96, nell'ambito del Comune, 
con riferimento agli uffici e ai servizi in esso individuati, i responsabili 
del trattamento  sono i responsabili dei  settori del Comune.

3. Il titolare, nella persona del Sindaco (o di persona da questi 
delegata), può comunque designare, con proprio provvedimento un 
responsabile del trattamento dei dati diverso dai soggetti sopra 
indicati, ai sensi dell'art. 8 della legge 675/96 .

4. In sede di  prima applicazione del regolamento, i responsabili sono 
tenuti ad effettuare un censimento delle banche di dati esistenti 
presso  il proprio settore e a comunicarne i risultati al Sindaco.


ART. 22

Circolazione dei dati all'interno del  comune


1. Nell'ambito del proprio settore, il responsabile del trattamento dei 
dati designa gli incaricati del trattamento.

2. Ogni richiesta di trattamento dei dati personali, da parte di 
soggetti diversi dagli incaricati e dai responsabili, debitamente 
motivata, deve essere soddisfatta nella misura necessaria al 
perseguimento dei fini istituzionali.




ART. 23

Richiesta di comunicazione e diffusione dei dati effettuati 
dai privati e da altri Enti pubblici.


1. Ogni richiesta rivolta dai privati al Comune e finalizzata ad 
ottenere il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati 
personali  anche contenuti in banche di dati deve essere scritta e 
motivata. 
In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono 
essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il 
quale sono richiesti.
La richiesta deve, inoltre, indicare le norme di legge o di regolamento 
in base alle quali è avanzata.

2. Il Comune dopo aver valutato che il trattamento, la diffusione e la 
comunicazione dei dati personali  sono compatibili con i propri fini 
istituzionali e non ledono i diritti tutelati dalla legge 675/96  e, in 
particolare, il diritto alla riservatezza e il diritto alla identità 
personale dei soggetti  cui i dati si riferiscono, provvede alla 
trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità 
strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.

3. Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da 
altri Enti pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano disciplinate 
da una norma di legge o di regolamento, quando siano necessarie al 
perseguimento dei fini istituzionali del richiedente, che quest'ultimo 
avrà cura di indicare, oltre che dei fini istituzionali del Comune.




ART. 24

Richieste di accesso  ai documenti amministrativi

Le richieste di accesso ai documenti amministrativi, ove sussistano le 
condizioni individuate dalle norme vigenti in materia e dal presente 
regolamento,  sono soddisfatte nella misura strettamente necessaria a 
garantire l'esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle 
disposizioni della legge 675/96.
In particolare, non saranno comunicati quei dati personali di  soggetti 
terzi che non abbiano diretta rilevanza per soddisfare la richiesta di 
accesso.






CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI


ART. 25


Norma di Rinvio


1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente 
regolamento, si applicano le norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
e del Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.



ART.  26

Pubblicità


1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune 
per quindici giorni e la pubblicazione è reiterata, per la stessa durata, 
dopo che lo stesso è divenuto esecutivo a seguito dell'esame senza 
rilievi da parte dell'organo regionale di controllo.

2. Il regolamento è a disposizione del pubblico presso l'Ufficio 
Relazioni con il pubblico, in  un numero di copie che ne consenta la 
consultazione immediata da parte di una pluralità di persone.

3. Ogni cittadino od associazione può richiederne copia, con 
pagamento del rimborso del costo di riproduzione , nella misura 
stabilita dalla Giunta Comunale.

4. La Giunta Comunale promuove ogni altra forma di pubblicità idonea 
ad assicurare la conoscenza da parte dei cittadini dei contenuti del 
regolamento e dei diritti che lo stesso garantisce.





ART. 27

Entrata in vigore


1. l presente regolamento entra in vigore con l'inizio della seconda 
pubblicazione all' Albo Pretorio prevista dal primo comma dell'art. 
26.

2. Le successive modifiche ed integrazioni entrano in vigore in 
conformità alla norma di cui al precedente comma.




ART. 28

Commissione per l'accesso


1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 32 della Legge 8 
giugno 1990, n. 142 è trasmesso alla Commissione per l'accesso presso 
la Presidenza del Consiglio, per il tramite del Prefetto di Cagliari.








ALLEGATO   "A"

CATEGORIE DI DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

TERMINE DI 
SEGRETAZIONE

I.	DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO PER MOTIVI DI 
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA OVVERO AI FINI DI 
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CRIMINALITA'.



1) Documenti relativi all'attività investigativa, ispettiva e di controllo da parte 
della Polizia Municipale, dalla cui  diffusione possa comunque derivare  
pregiudizio alla attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di 
prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione 
che, per disposizione di legge o di regolamento debba essere unita a 
provvedimenti o atti soggetti a 
pubblicità.




II.	DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO PER MOTIVI DI 
RISERVETEZZA DI TERZI, PERSONE, GRUPPI ED IMPRESE 
FATTE SALVE LE RICHIESTE DEL TITOLARE 
DELL'INTERESSE PROTETTO.


1) Documenti relativi alla situazione  familiare, finanziaria, economica e 
patrimoniale di persone, gruppi imprese, comunque utilizzata ai fini dell'attività 
amministrativa;

2) Rapporti  e denunce agli organi giudiziari e agli uffici di procura presso la Corte 
dei Conti e richieste o relazioni di detti organi, ove siano individuati o individuabili 
soggetti per i quali si configurano responsabilità penali, amministrative, contabili o 
la sottoponibilità a misure di prevenzione;

3) Documenti di provvedimento di azione di responsabilità penale, amministrativa e 
contabile;

4) Documenti caratteristici, matricolari e quelli concernenti situazioni private del 
dipendente  comunale;
5) Documenti riguardanti i procedimenti disciplinari o le inchieste ispettive 
effettuate a carico dei singoli dipendenti e/o sull'attività degli 
uffici;

6) Documenti relativi ai procedimenti di sospensione, trasferimento, dispensa, 
destituzione o decadenza dal servizio;..

7) Documenti attinenti ad accertamenti medico  legali o comunque relativi alla 
salute dei dipendenti, ivi compresi le selezioni  psico-attitudinali; 
..


10 anni

70 anni


ALLEGATO   "A"




CATEGORIE DI DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO


                    TERMINE DI
                    SEGRETAZIONE

8) Dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti archivistici 
concernenti situazioni puramente private di persone o processi penali, secondo  quanto 
previsto  dagli articoli 24 e 22 del D.P.R. 30  settembre  1963, N. 1409, nonché  
dall'art. 1 del D.P.R. 30.12.1975, n.  
854..

9) Atti e registri dello stato civile, anagrafe, elettorale, leva, ad eccezione dei 
seguenti:

a)	dati anagrafici anonimi ed aggregati per fini statistici e di ricerca (art. 34 
D.P.R. n. 233/89);

b)	elenchi nominativi di iscritti  all'anagrafe per le pubbliche 
amministrazioni che ne facciano motivata richiesta per uso 
esclusivo di pubblica utilità;

c)	liste elettorali per finalità elettorali (art. 51 D.P.R. n. 223/67) ;


10) Cartellini delle carte di identità, fatta eccezione per le richieste di visione 
effettuate dal personale delle  Forze dell' Ordine per motivi di pubblica 
sicurezza;.


11) Fascicoli personali degli assistiti, a norma delle leggi e dei regolamenti in 
materia;

12) Documenti idonei a rilevare l'identità  di chi ha fatto ricorso alle procedure o 
agli interventi relativi  a specifiche normative  socio assistenziali (legge n. 
184/83  Adozione, legge n. 194/78  Interruzione volontaria della gravidanza, 
legge n. 685/75  e successive modificazioni – in materia di 
tossicodipendenza)
13) Documenti inerenti l'erogazione di qualsiasi forma di 
assistenza,  sia presentati a cura dell'interessato che dell'ufficio, in 
fase di istruzione ed emanazione del 
provvedimento













70 anni


A TEMPO  INDETERMINATO
















ALLEGATO   "B"


DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI



PERIODO DI SOTTRAZIONE

I. DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI PER MOTIVI DI RISERVATEZZA DI 
TERZI, PERSONE, GRUPPI ED IMPRESE.


1)  Documenti relativi alla selezione ed al reclutamento del personale, ai lavori delle 
commissioni esaminatrici di concorsi e degli organismi preposti alla valutazione ed 
alle scelte relative alla progressione di carriera del personale 
dipendente..





II.DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI A TUTELA DELLA FUNZIONE 
AMMINISTRATIVA (ART. 24 SESTO COMMA, LEGGE 241/90).

1) Documenti relativi a procedere per forniture di beni e servizi;



2) Documenti relativi a procedure per appalti di opere e lavori;


3) Documenti relativi ad acquisizione in locazione o in proprietà di immobili;


4) Documenti relativi ad alienazioni, cessioni in comodato, ecc., per asta pubblica o 
per trattativa privata di immobili di proprietà del Comune;

5) Documenti relativi a procedure per la formazione e determinazione di atti 
amministrativi generali, di pianificazione e programmazione;

6) Documenti relativi a procedure per la definizione e determinazione di atti 
tributari;


7) Inoltre non essendo possibile -, come per i precedenti punti, predeterminare  
tutte le possibili ipotesi  di esercizio della facoltà prevista dall'art. 24, comma 6, 
della legge 7 agosto, n. 241 . Il differimento dell'accesso ai documenti 
amministrativi è motivatamente disposto quando, e sino a quando, la conoscenza di 
essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione 
amministrativa.



FINO ALLA CONCLUSIONE DEI  
RELATIVI PROCEDIMENTI