COMUNE DI GONNESA
PROVINCIA DI CAGLIARI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO
E I CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
SOMMARIO
CAPO I IL DIRITTO DI ACCESSO
Art. 1 - Finalità del regolamento..
CAPO II I SOGGETTI
Art. 2 - Soggetti legittimati all' accesso.
Art. 3 - Il diritto di accesso dei consiglieri comunali.
CAPO III ORDINAMENTO DEL SERVIZIO
Art. 4 - Ordinamento dell'accesso.
pag. 6
Art. 5 - Misure organizzative per facilitare l'accesso.
" 6-7
Art. 6 - Ufficio relazioni con il pubblico..
" 7
Art. 7 - Archivio delle istanze di accesso
" 7
Art. 8 - Segretario Comunale..
" 8
Art. 9 - Responsabili di settore..
" 8
CAPO IV IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E LE MODALITA' DI ACCESSO
Art. 10 - Responsabile del procedimento...
Art. 11 - Compiti del responsabile del procedimento...
" 9
Art. 12 - Accesso informale.
" 10
Art. 13 - Procedura di accesso formale...
" 10-11
Art. 14 - Accoglimento della richiesta.
" 12
Art. 15 - Esercizio del diritto di visione..
" 12-13
Art. 16 - Esercizio del diritto di rilascio copie..
" 13
CAPO V LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO
Art. 17 - Mancato accoglimento della richiesta.
Art. 18 - Termini.
" 14
Art. 19 - Esclusione temporanea del diritto di accesso..
" 14-15
Art. 20 - Esclusione dal diritto di accesso
" 15
CAPO VI DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA
PRIVACY
Art. 21 - Individuazione del titolare e del responsabile di trattamento..
Art. 22 - Circolazione dei dati all'interno del Comune
" 16
Art. 23 - Richiesta di comunicazione e diffusione dei dati effettuati
Dai privati e da altri enti pubblici...
" 17
Art. 24 - Richieste di accesso ai documenti amministrativi.
" 17
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25 - Norma di rinvio
Art. 26 - Pubblicità..
" 18
Art. 27 - Entrata in vigore.
" 19
Art. 28 - Commissione per l'accesso..
" 19
ALLEGATO "A".
" 21
ALLEGATO "B".
" 22
CAPO I
IL DIRITTO DI ACCESSO
ART. 1
Finalità del regolamento
1. Il presente regolamento, nell'attuare i principi contenuti nella
Legge 8 giugno 1990, n. 142 e nello Statuto Comunale, le disposizioni
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352,
in materia di trasparenza, di pubblicità e di imparzialità dell'attività
amministrativa, disciplina le modalità di esercizio e dei casi di
esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi
predisposti o stabilmente detenuti dall'Amministrazione.
2. Tutti i documenti dell'amministrazione sono pubblici, ad eccezione
di quelli riservati per espressa indicazione di legge o esclusi dal
diritto di accesso per effetto delle disposizioni di cui al successivo art.
20. Inoltre non può essere oggetto di richiesta l'esame diretto dei
protocolli generali o speciali, dei repertori, delle rubriche e dei
cataloghi dei documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni,
alla visione ed alla estrazione di copie delle registrazioni effettuate
negli stessi per singoli atti.
3. Con la definizione "documento amministrativo" s'intende ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni formati dai
propri organi, o di atti di altre pubbliche amministrazioni o,
comunque, di documenti stabilmente detenuti dal Comune e dallo
stesso utilizzati ai fini della propria attività amministrativa.
CAPO II
I SOGGETTI
ART. 2
Soggetti legittimati all'accesso
1. Il diritto di accesso è riconosciuto:
a) In conformità dell' art. 22 della Legge n. 241/90, ai soggetti privati portatori di
interessi personali e concreti per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;
b) In conformità all'art. 7 della Legge n. 142/90, a tutti i cittadini singoli o associati
residenti nel comune;
c) ai soggetti pubblici che abbiano uno specifico interesse per lo
svolgimento delle funzioni ad essi attribuite;
d) ai portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati,
quali organizzazioni sindacali e istituti di patronato, previo
accertamento della natura dell'interesse di cui sono portatori e della
legittimazione del soggetto richiedente.
2. Possono esercitare il diritto di accesso:
Il soggetto privato titolare del relativo diritto o il suo legale
rappresentante o mandatario;
il titolare dell'ufficio procedente o il responsabile del
procedimento amministrativo per le pubbliche amministrazioni;
i portatori di interessi diffusi nei termini di cui al comma 1, lettera
d).
3. L'identificazione del richiedente va effettuata mediante un
documento di riconoscimento valido , sia all'atto della richiesta sia al
momento dell'accesso.
ART. 3
Il diritto di accesso dei consiglieri comunali
1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del
Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili
all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto dispongono il V
comma dell'art. 31 della legge n. 142/90 e l'art. 24 della legge n.
816/85.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso, ivi compreso il
rilascio di copie, ai documenti amministrativi formati
dall'amministrazione di appartenenza o dalla stessa stabilmente
detenuti, ai fini dell'espletamento del mandato.
3. I consiglieri esercitano i diritti previsti nel presente articolo
mediante richiesta all'ufficio competente:
a) per l'accesso alle informazioni, la visura e l'estrazione di copia di
documenti mediante richiesta verbale;
b) per il rilascio di copie di documenti sarà predisposta dagli uffici
competenti modulo comprovante l'avvenuta richiesta e il
conseguente rilascio;
c) qualora venga opposto diniego alla richiesta del consigliere deve
essere data esplicita motivazione nel modulo di cui al punto b);
4. L'esercizio del diritto previsto nel presente articolo è gratuito.
Il rilascio di copia di piani urbanistici, progetti e quant'altro comporti
un costo ed un impegno troppo elevato per la sua riproduzione, deve
essere preceduto dalla deliberazione di Giunta in cui si approva
l'impegno di spesa relativo ai costi di riproduzione .
5. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla
legge e non possono in nessun caso utilizzare, per fini diversi da quelli
istituzionali, le informazioni desunte dai documenti conosciuti per lo
svolgimento del mandato. E' comunque vietata ai consiglieri comunali
la visione dei documenti considerati segreti da apposite norme
legislative.
6. Le norme stabilite dal presente articolo si applicano a tutti gli
amministratori comunali nonché ai revisori dei conti.
CAPO III
ORDINAMENTO DEL SERVIZIO
ART. 4
Ordinamento dell'accesso
1. L'esercizio del diritto di accesso è assicurato dagli uffici che
costituiscono l'organigramma del Comune, così come individuati
dall'ordinamento generale degli uffici e servizi.
2. Ciascun ufficio è responsabile, nell'ambito delle proprie
competenze, degli adempimenti relativi all'esercizio del diritto di
accesso.
3. Rientrano nelle competenze degli uffici tutti gli atti legati al
complesso di informazioni, documenti o altro ancora, predisposti o
stabilmente detenuti dagli stessi in relazione alle funzioni attribuitegli
dalla legge, dall'ordinamento del Comune e dal regolamento per il
procedimento amministrativo.
4. Il diritto di accesso s'intende realizzato con la pubblicazione, il
deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili
mediante strumenti informatici, elettronici e telematici dei
documenti cui sia consentito l'accesso, secondo le modalità stabilite
dalle disposizioni normative vigenti in materia e quelle stabilite dal
presente regolamento.
ART. 5
Misure organizzative per facilitare l'accesso
1. L'esercizio dei diritti di accesso è assicurato mediante
procedimenti amministrativi essenziali, semplificati, da espletarsi in
tempi prescritti, secondo criteri di economicità e di efficacia.
2. Gli uffici comunali adottano misure organizzative atte a facilitare il
diritto di accesso. In particolare si attivano per:
a) elaborare prestampati e moduli da mettere a disposizione dei
cittadini per le richieste di accesso;
b) la pubblicazione dei più rilevanti documenti da esse elaborati da
porre in visione in luoghi accessibili a tutti;
c) individuare soluzioni che consentano di assicurare adeguate e
semplificate tecniche di ricerca dei documenti, in particolare con la
predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione.
ART. 6
Ufficio relazioni con il pubblico
1. L'esercizio dei diritti di accesso è inoltre assicurato attraverso i
servizi istituzionalmente erogati all'utenza dall'ufficio per le
relazioni con il pubblico.
ART. 7
Archivio delle istanze di accesso
1. Al fine di consentire il più celere ed agevole esercizio del diritto di
accesso, l'Ente istituisce presso i vari uffici gli archivi automatizzati
delle richieste di accesso.
2. Gli archivi contengono i dati ricognitivi, soggettivi, oggettivi e
cronologici della richiesta di accesso e sono costantemente aggiornati
con le informazioni attinenti agli uffici.
3. I dati contenuti nei singoli archivi confluiscono in un archivio
generale detenuto da un incaricato del segretario.
4. In attesa che l'Ente provveda a realizzare gli archivi automatizzati,
sono costituiti appositi archivi cartacei contenenti le stesse
informazioni.
ART. 8
Segretario Comunale
1. Il coordinamento delle procedure, l'organizzazione del servizio di
accesso ed il controllo del rispetto degli adempimenti previsti dal
presente regolamento spetta al Segretario Comunale. Egli adotta tutti
i provvedimenti necessari per rimuovere eventuali ostacoli o difficoltà
che possano insorgere nell'esercizio del servizio, assicurando
l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni.
2. Nelle suddette attività il Segretario si avvale della collaborazione
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico.
3. Il Segretario risponde al Sindaco del funzionamento complessivo
del servizio e del livello delle prestazioni in materia di accesso reso
dagli uffici comunali.
ART. 9
Responsabili del settore
1. I responsabili di settore impartiscono al personale opportune
direttive per l'organizzazione delle procedure previste dal
regolamento, nominano i responsabili dei procedimenti, assegnando
loro le responsabilità degli atti, rispondono del funzionamento del
servizio d'accesso, adottando, qualora verifichino anomalie, gli
eventuali correttivi.
CAPO IV
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
LE MODALITA' DI ACCESSO
ART. 10
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del settore a cui appartiene l'ufficio competente a
formare l'atto o a detenerlo stabilmente, provvede ad assegnare a sé
o ad un dipendente addetto all'ufficio – con idonea qualifica
funzionale – la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento di accesso.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al
precedente comma, è considerato responsabile del singolo
procedimento d'accesso il responsabile del settore a cui appartiene
l'ufficio competente.
ART. 11
Compiti del responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento :
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione del provvedimento;
b) cura direttamente l'acquisizione della parte di informazioni e di
documenti di cui non fosse in possesso e addotta ogni misura per
l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;
c) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e, più in generale, i
rapporti con gli interessati all'accesso;
d) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale,
ovvero trasmette gli atti al soggetto competente per l'adozione;
e) detiene il protocollo sul quale registra le richieste di accesso.
ART. 12
Accesso informale
1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta,
anche verbale, al responsabile del procedimento.
2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della
richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione,
specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso
all'oggetto della richiesta, far constare la propria identità e , ove
occorra, i propri poteri rappresentativi.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dallo
stesso responsabile del procedimento, è accolta mediante indicazione
della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento,
estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. Ove provenga da una pubblica amministrazione, è rappresentata
dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del
procedimento amministrativo.
5. Della presa visione viene redatto apposito processo verbale
sottoscritto dal richiedente e dal responsabile del procedimento che
ha esibito la documentazione.
ART. 13
Procedura di accesso formale
1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta
in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del
richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla
sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle
documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il
richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.
2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre
presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare
ricevuta.
3. Il diritto di accesso di cui al comma 1, viene esercitato mediante la
compilazione da parte dell'interessato di una scheda predisposta dal
Comune formata da originale e copia, messa a disposizione
gratuitamente. Le richieste di accesso sono presentate al responsabile
del procedimento competente.
4. Il diritto di accesso può essere esercitato anche mediante l'invio, a
mezzo postale, via telefax o per rete informatica, della richiesta
contenente i dati previsti dalla scheda di accesso.
5. La scheda è registrata sul protocollo di cui all'art. 11 comma 1,
lett. e), e copia della stessa, completata della data di presentazione,
del numero di posizione e del timbro del Comune e restituita
all'interessato per ricevuta.
6. La scheda di accesso, compilata in duplice copia, deve indicare:
a) generalità del richiedente, indirizzo, codice fiscale, telefono e/o
fax;
b) documento oggetto della richiesta con i dati utili per la sua
identificazione;
c) informazione richiesta,
d) eventuale necessità di rilascio della copia in bollo (in tal caso, va
allegato il relativo valore bollato);
e) interesse personale e concreto per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti;
f) motivazione ai sensi dell'art. 25, comma 2, della Legge 7 agosto
1990, n. 241;
g) data e sottoscrizione.
7. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni di
cui all'art. 12, comma 4.
8. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione,
entro dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al
richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro
mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento
ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta
perfezionata.
ART. 14
Accoglimento della richiesta
1. La decisione relativa all'ammissione delle richieste presentate ai
sensi dell'art. 13 spetta al responsabile del settore competente.
2. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene
l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi,
del responsabile del procedimento, nonché di un congruo periodo di
tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione
dei documenti o per ottenerne copia.
3. Gli artt. 15 e 16 disciplinano le modalità dell'esercizio del diritto di
visione e di rilascio di copie.
ART. 15
Esercizio del diritto di visione
1. Il diritto di visione dei documenti si esercita mediante
consultazione da parte del richiedente dei documenti detenuti
dall'ufficio competente da lui espressamente indicati nella richiesta di
accesso.
2. La presa visione comprende anche tutti gli allegati o richiamati nel
documento richiesto, purché questi siano depositati in Comune e non
siano soggetti alle disposizioni limitative di cui ai successivi artt. 19 e
20.
3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di
accoglimento della richiesta, nelle ore d'ufficio, alla presenza, ove
necessaria, di personale addetto.
4. Il diritto di accesso si esercita preferibilmente attraverso visione di
copie conformi agli originali, qualora ciò risulti impossibile o
particolarmente gravoso, il richiedente può prendere visione degli
originali, purché ciò avvenga sotto il controllo del responsabile del
procedimento.
5. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato
asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione,
tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
6. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona
da lui incaricata, della quale vanno specificate le generalità, che
devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può
prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte documenti presi in
visione.
7. L'accesso ad informazione mediante strumenti informatici e
telematici avviene con le modalità e nel rispetto dei principi fissati
dal presente regolamento, fornendo al richiedente istruzioni sull'uso
dei predetti strumenti e sulle procedure per l'acquisizione
dell'informazione.
8. Nei casi in cui debba essere tutelata la segretezza o la riservatezza
di talune informazioni ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e
di quelle previste dal presente regolamento, l'accesso è consentito
attraverso specifici sistemi idonei ad effettuare l'identificazione
personale del richiedente, della categoria di appartenenza, nonché a
selezionare le informazioni di cui debba essere assicurata la
disponibilità.
ART. 16
Esercizio del diritto di rilascio di copie
1. La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento
degli importi dovuti ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n.
241, secondo le modalità determinate di volta in volta dall'Ente con
deliberazione della Giunta Comunale. Su richiesta dell'interessato le
copie possono essere autenticate, col rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia.
2. La consegna di copie dei documenti direttamente al richiedente o
a persona da lui incaricata, dovrà essere attestata da dichiarazione
per ricevuta sottoscritta dal richiedente o dalla persona incaricata.
CAPO V
LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO
ART. 17
Mancato accoglimento della richiesta
1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in
via formale sono motivati, a cura del responsabile del settore, con
riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione
delle categorie di cui agli allegati "A" e "B" del presente
regolamento, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può
essere accolta.
ART. 18
Termini
1. Il procedimento di accesso di cui all' art. 13 deve concludersi nel
termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della
richiesta all'ufficio competente.
2. Trascorso inutilmente il termine sopra indicato, la richiesta si
intende rifiutata ai sensi dell'art. 25, comma 4, della Legge 7 agosto
1990, n. 241.
ART. 19
Esclusione temporanea dal diritto di accesso
1. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti
dell'amministrazione può essere temporaneamente escluso per effetto
di una motivata dichiarazione del Responsabile del settore in quanto
risulti necessario vietarne l'esibizione o la riproduzione, per un
periodo di tempo limitato, nei casi:
a) in cui sia necessario assicurare la temporanea tutela degli interessi
di cui all'art. 24, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
dell'art. 8, del D.P.R. 27.06.92, n. 352, nei soli casi
tassativamente previsti nell'allegato "B" del presente
regolamento;
b) in cui, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare
lo svolgimento dell'azione amministrativa, soprattutto nella fase
preparatoria dei provvedimenti, nelle circostanze previste
nell'allegato "B" del presente regolamento.
2. Il responsabile del procedimento, qualora motivatamente ritenga
che una richiesta di accesso ai documenti possa comportare
nell'immediato un pregiudizio ai diritti di cui al comma 1,
sottopone la questione al responsabile di settore.
3. Il Responsabile di settore, se conferma il giudizio in merito,
dispone l'esclusione temporanea del diritto di accesso. Nel
provvedimento sono contenute le motivazioni che lo hanno
determinato, il periodo del divieto, l'elenco dettagliato dei
provvedimenti interessati dal provvedimento e l'autorità alla quale
può essere proposto ricorso. Il provvedimento deve essere
comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno o con notifica effettuata dal Messo comunale.
ART. 20
Esclusione dal diritto di accesso
1. Oltre i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dalla
legislazione vigente, i documenti non possono essere sottratti
all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un
pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e nell'art. 8, comma 5, del D.P.R. 27.06.1992, n.
352. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi
sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale
connessione.
2. Nell' allegato "A" al presente regolamento sono fissate le
categorie di atti sottratti al diritto di accesso, per le motivazioni di
cui al comma 1, nonché il periodo di tempo per il quale sussiste il
divieto.
3. E' comunque garantita ai richiedenti la visione dei documenti
relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i loro stessi diritti giuridici.
4. L'esclusione assoluta del diritto viene pronunciata dal responsabile
di settore con proprio provvedimento con le stesse modalità di cui al
precedente art. 19.
CAPO VI
DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA PRIVACY
ART. 21
Individuazione del titolare e del responsabile di trattamento
1. Ai fini dell'applicazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il
Comune è titolare del trattamento dei dati personali, contenuti nelle
banche dati automatizzate o cartacee del comune stesso .
Gli adempimenti previsti dalla legge 675/96 sono effettuati dal
Sindaco in quanto rappresentante dell'Ente o da persona da questi
delegati.
2. Ai fini dell'attuazione della legge 675/96, nell'ambito del Comune,
con riferimento agli uffici e ai servizi in esso individuati, i responsabili
del trattamento sono i responsabili dei settori del Comune.
3. Il titolare, nella persona del Sindaco (o di persona da questi
delegata), può comunque designare, con proprio provvedimento un
responsabile del trattamento dei dati diverso dai soggetti sopra
indicati, ai sensi dell'art. 8 della legge 675/96 .
4. In sede di prima applicazione del regolamento, i responsabili sono
tenuti ad effettuare un censimento delle banche di dati esistenti
presso il proprio settore e a comunicarne i risultati al Sindaco.
ART. 22
Circolazione dei dati all'interno del comune
1. Nell'ambito del proprio settore, il responsabile del trattamento dei
dati designa gli incaricati del trattamento.
2. Ogni richiesta di trattamento dei dati personali, da parte di
soggetti diversi dagli incaricati e dai responsabili, debitamente
motivata, deve essere soddisfatta nella misura necessaria al
perseguimento dei fini istituzionali.
ART. 23
Richiesta di comunicazione e diffusione dei dati effettuati
dai privati e da altri Enti pubblici.
1. Ogni richiesta rivolta dai privati al Comune e finalizzata ad
ottenere il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati
personali anche contenuti in banche di dati deve essere scritta e
motivata.
In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono
essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il
quale sono richiesti.
La richiesta deve, inoltre, indicare le norme di legge o di regolamento
in base alle quali è avanzata.
2. Il Comune dopo aver valutato che il trattamento, la diffusione e la
comunicazione dei dati personali sono compatibili con i propri fini
istituzionali e non ledono i diritti tutelati dalla legge 675/96 e, in
particolare, il diritto alla riservatezza e il diritto alla identità
personale dei soggetti cui i dati si riferiscono, provvede alla
trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità
strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.
3. Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da
altri Enti pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano disciplinate
da una norma di legge o di regolamento, quando siano necessarie al
perseguimento dei fini istituzionali del richiedente, che quest'ultimo
avrà cura di indicare, oltre che dei fini istituzionali del Comune.
ART. 24
Richieste di accesso ai documenti amministrativi
Le richieste di accesso ai documenti amministrativi, ove sussistano le
condizioni individuate dalle norme vigenti in materia e dal presente
regolamento, sono soddisfatte nella misura strettamente necessaria a
garantire l'esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle
disposizioni della legge 675/96.
In particolare, non saranno comunicati quei dati personali di soggetti
terzi che non abbiano diretta rilevanza per soddisfare la richiesta di
accesso.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 25
Norma di Rinvio
1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente
regolamento, si applicano le norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
e del Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
ART. 26
Pubblicità
1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni e la pubblicazione è reiterata, per la stessa durata,
dopo che lo stesso è divenuto esecutivo a seguito dell'esame senza
rilievi da parte dell'organo regionale di controllo.
2. Il regolamento è a disposizione del pubblico presso l'Ufficio
Relazioni con il pubblico, in un numero di copie che ne consenta la
consultazione immediata da parte di una pluralità di persone.
3. Ogni cittadino od associazione può richiederne copia, con
pagamento del rimborso del costo di riproduzione , nella misura
stabilita dalla Giunta Comunale.
4. La Giunta Comunale promuove ogni altra forma di pubblicità idonea
ad assicurare la conoscenza da parte dei cittadini dei contenuti del
regolamento e dei diritti che lo stesso garantisce.
ART. 27
Entrata in vigore
1. l presente regolamento entra in vigore con l'inizio della seconda
pubblicazione all' Albo Pretorio prevista dal primo comma dell'art.
26.
2. Le successive modifiche ed integrazioni entrano in vigore in
conformità alla norma di cui al precedente comma.
ART. 28
Commissione per l'accesso
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 32 della Legge 8
giugno 1990, n. 142 è trasmesso alla Commissione per l'accesso presso
la Presidenza del Consiglio, per il tramite del Prefetto di Cagliari.
ALLEGATO "A"
CATEGORIE DI DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO
TERMINE DI
SEGRETAZIONE
I. DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO PER MOTIVI DI
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA OVVERO AI FINI DI
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CRIMINALITA'.
1) Documenti relativi all'attività investigativa, ispettiva e di controllo da parte
della Polizia Municipale, dalla cui diffusione possa comunque derivare
pregiudizio alla attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di
prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione
che, per disposizione di legge o di regolamento debba essere unita a
provvedimenti o atti soggetti a
pubblicità.
II. DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO PER MOTIVI DI
RISERVETEZZA DI TERZI, PERSONE, GRUPPI ED IMPRESE
FATTE SALVE LE RICHIESTE DEL TITOLARE
DELL'INTERESSE PROTETTO.
1) Documenti relativi alla situazione familiare, finanziaria, economica e
patrimoniale di persone, gruppi imprese, comunque utilizzata ai fini dell'attività
amministrativa;
2) Rapporti e denunce agli organi giudiziari e agli uffici di procura presso la Corte
dei Conti e richieste o relazioni di detti organi, ove siano individuati o individuabili
soggetti per i quali si configurano responsabilità penali, amministrative, contabili o
la sottoponibilità a misure di prevenzione;
3) Documenti di provvedimento di azione di responsabilità penale, amministrativa e
contabile;
4) Documenti caratteristici, matricolari e quelli concernenti situazioni private del
dipendente comunale;
5) Documenti riguardanti i procedimenti disciplinari o le inchieste ispettive
effettuate a carico dei singoli dipendenti e/o sull'attività degli
uffici;
6) Documenti relativi ai procedimenti di sospensione, trasferimento, dispensa,
destituzione o decadenza dal servizio;..
7) Documenti attinenti ad accertamenti medico legali o comunque relativi alla
salute dei dipendenti, ivi compresi le selezioni psico-attitudinali;
..
10 anni
70 anni
ALLEGATO "A"
CATEGORIE DI DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO
TERMINE DI
SEGRETAZIONE
8) Dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti archivistici
concernenti situazioni puramente private di persone o processi penali, secondo quanto
previsto dagli articoli 24 e 22 del D.P.R. 30 settembre 1963, N. 1409, nonché
dall'art. 1 del D.P.R. 30.12.1975, n.
854..
9) Atti e registri dello stato civile, anagrafe, elettorale, leva, ad eccezione dei
seguenti:
a) dati anagrafici anonimi ed aggregati per fini statistici e di ricerca (art. 34
D.P.R. n. 233/89);
b) elenchi nominativi di iscritti all'anagrafe per le pubbliche
amministrazioni che ne facciano motivata richiesta per uso
esclusivo di pubblica utilità;
c) liste elettorali per finalità elettorali (art. 51 D.P.R. n. 223/67) ;
10) Cartellini delle carte di identità, fatta eccezione per le richieste di visione
effettuate dal personale delle Forze dell' Ordine per motivi di pubblica
sicurezza;.
11) Fascicoli personali degli assistiti, a norma delle leggi e dei regolamenti in
materia;
12) Documenti idonei a rilevare l'identità di chi ha fatto ricorso alle procedure o
agli interventi relativi a specifiche normative socio assistenziali (legge n.
184/83 Adozione, legge n. 194/78 Interruzione volontaria della gravidanza,
legge n. 685/75 e successive modificazioni – in materia di
tossicodipendenza)
13) Documenti inerenti l'erogazione di qualsiasi forma di
assistenza, sia presentati a cura dell'interessato che dell'ufficio, in
fase di istruzione ed emanazione del
provvedimento
70 anni
A TEMPO INDETERMINATO
ALLEGATO "B"
DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
PERIODO DI SOTTRAZIONE
I. DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI PER MOTIVI DI RISERVATEZZA DI
TERZI, PERSONE, GRUPPI ED IMPRESE.
1) Documenti relativi alla selezione ed al reclutamento del personale, ai lavori delle
commissioni esaminatrici di concorsi e degli organismi preposti alla valutazione ed
alle scelte relative alla progressione di carriera del personale
dipendente..
II.DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI A TUTELA DELLA FUNZIONE
AMMINISTRATIVA (ART. 24 SESTO COMMA, LEGGE 241/90).
1) Documenti relativi a procedere per forniture di beni e servizi;
2) Documenti relativi a procedure per appalti di opere e lavori;
3) Documenti relativi ad acquisizione in locazione o in proprietà di immobili;
4) Documenti relativi ad alienazioni, cessioni in comodato, ecc., per asta pubblica o
per trattativa privata di immobili di proprietà del Comune;
5) Documenti relativi a procedure per la formazione e determinazione di atti
amministrativi generali, di pianificazione e programmazione;
6) Documenti relativi a procedure per la definizione e determinazione di atti
tributari;
7) Inoltre non essendo possibile -, come per i precedenti punti, predeterminare
tutte le possibili ipotesi di esercizio della facoltà prevista dall'art. 24, comma 6,
della legge 7 agosto, n. 241 . Il differimento dell'accesso ai documenti
amministrativi è motivatamente disposto quando, e sino a quando, la conoscenza di
essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione
amministrativa.
FINO ALLA CONCLUSIONE DEI
RELATIVI PROCEDIMENTI